L'eccessiva morbilità tra scarso rendimento e impedimento oggettivo13 Febbraio 2023
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Licenziamento per scarso rendimento: requisiti Per un corretto inquadramento dell'istituto, bisogna innanzitutto focalizzare ab origine le norme poste alla base del rapporto di lavoro (subordinato) che fungono da riferimento. Il nostro ordinamento (art. 2094 c.c.) prevede che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Da ciò, se ne ricava a primo impatto (Cass. 3250/2003) che non sussiste alcun obbligo normativo di conseguimento di un risultato o di rendimento. Ciò permette di poter configurare l'obbligazione del lavoratore quale obbligazione di mezzi, sussistendo in capo allo stesso l'obbligo di eseguire la prestazione richiesta indipendentemente dall'esito (positivo o negativo) che si manifesta, richiedendo ad ogni modo allo stesso lavoratore il requisito della diligenza richiesta dalla natura della prestazione (Cass. 17337/2012). In un certo modo, si può ritenere il rendimento del lavoratore collegato al requisito della diligenza, posto che quanto previsto dal datore di lavoro in termini di rendimento sia propor... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |