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Visto di conformità

05 Maggio 2025 |

Il visto di conformità è un'attività di controllo formale svolta dal professionista che consiste in un'attestazione circa la corretta applicazione delle norme tributarie. Per il rilascio del visto, oltre ad essere abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, il professionista deve stipulare apposita polizza assicurativa della responsabilità civile e trasmettere una comunicazione preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.

Sommario

Inquadramento

Il visto di conformità di cui all'art. 35 c. 1 lett. a) D.Lgs. 241/97 (c.d. vistoleggero”) costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito, dal legislatore, a soggetti estranei all'Agenzia delle Entrate. Sul piano operativo, è previsto il rilascio del visto di conformità:

  • in relazione alla compensazione di crediti derivanti da imposte sui redditi - IRPEF e IRES e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sui redditi - e di crediti IVA (annuali o trimestrali), per un importo annuo superiore a € 5.000;
  • in tema di rimborsi IVA, con riferimento ai crediti (annuali e trimestrali) di importo superiore a € 30.000 per periodo d'imposta.

Per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., l'apposizione del visto di conformità non è richiesta se la dichiarazione da cui emerge il credito fiscale viene alternativamente sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile: collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

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