Visto di conformità21 Agosto 2026
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L’art. 18 D.Lgs. 148/2026 (in vigore dal 12 agosto 2026) è intervenuto sulla riscossione delle somme dovute dal professionista in caso di visto infedele sul Mod. 730: l’iscrizione a ruolo della somma pari al 30% della maggiore imposta è effettuata dalla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, con notifica della cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; le nuove regole si applicano a partire dai controlli sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023. Inquadramento Il visto di conformità di cui all'art. 35 c. 1 lett. a) D.Lgs. 241/97 (c.d. visto “leggero”) costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito, dal legislatore, a soggetti estranei all'Agenzia delle Entrate. Sul piano operativo, è previsto il rilascio del visto di conformità:
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