Dottrina / Schede d'autore

Visto di conformità

21 Agosto 2026 |

Il visto di conformità è un'attività di controllo formale svolta dal professionista che consiste in un'attestazione circa la corretta applicazione delle norme tributarie. Per il rilascio del visto, oltre ad essere abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, il professionista deve stipulare apposita polizza assicurativa della responsabilità civile e trasmettere una comunicazione preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.

Sommario

L’art. 18 D.Lgs. 148/2026 (in vigore dal 12 agosto 2026) è intervenuto sulla riscossione delle somme dovute dal professionista in caso di visto infedele sul Mod. 730: l’iscrizione a ruolo della somma pari al 30% della maggiore imposta è effettuata dalla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, con notifica della cartella, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; le nuove regole si applicano a partire dai controlli sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023.

Inquadramento

Il visto di conformità di cui all'art. 35 c. 1 lett. a) D.Lgs. 241/97 (c.d. vistoleggero”) costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie attribuito, dal legislatore, a soggetti estranei all'Agenzia delle Entrate. Sul piano operativo, è previsto il rilascio del visto di conformità:

  • in relazione alla compensazione di crediti derivanti da imposte sui redditi - IRPEF e IRES e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sui redditi - e di crediti IVA (annuali o trimestrali), per un importo annu...

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