Dottrina / Riviste

Le criticità del periodo di comporto

06 Febbraio 2023 |
Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo c.d. periodo di comporto la cui durata è stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e in mancanza dagli usi, spesso differenziandosi in relazione all'anzianità di servizio ed al livello di inquadramento del lavoratore. Solo al termine di tale periodo il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare il lavoratore in malattia nel rispetto delle procedure di licenziamento individuale, attraverso uno specifico atto di recesso.
La tutela del lavoratore durante il periodo di comporto

La durata del periodo di comporto è fissata dalla legge, dai contratti collettivi o, in mancanza, dagli usi o secondo equità.

È l'art. 6, c. 4, RDL 1825/24 a fissare la durata solo per la categoria degli impiegati, differenziandola in base all'anzianità di servizio del lavoratore. In particolare, è prevista la conservazione del posto per un periodo di:

  • 3 mesi, per l'impiegato con un'anzianità di servizio non superiore a 10 anni;
  • 6 mesi, per l'impiegato con un'anzianità di servizio di oltre 10 anni.

Di fatto però sono i contratti collettivi a prevedere condizioni differenti, includendo la gestione del comporto anche per la categoria degli operai, e termini spesso più favorevoli.

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