Al fine di consentire la cura del figli, ai genitori lavoratori sono concessi congedi e permessi, modificati e ampliati dal Decreto Conciliazione vita lavoro che, tra le altre cose, ha aumentato i giorni di congedo obbligatorio per il padre.
Il congedo parentale (artt. 32-36 D.Lgs. 151/2001), in passato definito anche “astensione facoltativa” prevede un periodo di astensione concesso alla madre lavoratrice o al padre, dopo aver goduto del congedo di maternità.
A seguito delle novità sul tema, introdotte dal D.Lgs. 105/2022 in vigore dal 13 agosto 2022, è possibile riassumere nel modo seguente:
ad ogni genitore, singolarmente considerato, fino al dodicesimo anno (non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (in precedenza erano 6 mesi).
Periodi indennizzabili
Madre
Fino al 12° anno di vita del bambino (o dell'ingresso in famiglia)
3 mesi (non trasferibili all'altro genitore)
Padre
Entrambi i genitori
In a...
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