Dottrina / Riviste

La tutela applicabile al licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto

28 Ottobre 2022 |
Simone Chiavolini
Il licenziamento intimato durante il periodo di comporto è nullo e comporta la reintegra del lavoratore a prescindere dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.
Sommario
Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Quando si parla di “periodo di comporto” si fa riferimento ad un lasso di tempo in cui il lavoratore subordinato è assente per malattia, tuttavia egli ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.

Tale periodo di tempo è generalmente stabilito dalla Legge e regolato dai contratti collettivi o, in mancanza di riferimenti, dagli usi nonché dalla prassi.

La ratio della norma di cui all'art. 2110 c.c. si sostanzia nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (c.d. comporto) predeterminato, come detto, dalla Legge, dalle parti o, in via equitativa, dal Giudice, nonché nel considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso.

Tale regola ha quindi la funzione di contemperare gli interessi configgenti del datore di lavoro – a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce – e del lavoratore – a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l'occupazione –, riversando sull'imprenditore, in parte ed entro un determinato tempo, il rischio della malattia...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona