Dottrina / Riviste

Il welfare aziendale dopo il Decreto Aiuti bis

12 Ottobre 2022 |
Francesco Geria
Per l'anno 2022, il limite di esenzione per i beni in natura e servizi riconosciuti ai lavoratori dipendenti è innalzato a € 600. Per lo stesso periodo, inoltre, è ampliata la categoria di beni e servizi considerati fringe benefit.
Sommario
Welfare e fringe benefit

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3, TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di € 600.

Questo quanto disposto dall'art. 12 DL 115/2022 conv. in L. 142/2022 (Decreto Aiuti bis) rubricato “Misure fiscali per il welfare aziendale”.

La disposizione, dunque, nella rubrica richiama il concetto di welfare aziendale mentre nel testo rimanda espressamente all'art. 51, c. 3, TUIR, riferimento normativo dei fringe benefit.

Il welfare aziendale può essere definito come l'insieme di benefici e prestazioni erogato dal datore di lavoro ai dipendenti al fine di integrare la retribuzione del lavoratore, sia in funzione di sostegno al reddito sia in funzione di miglioramento della vita privata e lavorativa.

Il welfare si differenzia dal regime dei fringe benefit principalmente per la possibilità di riconoscere beni e servizi a categorie o...

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