Dottrina / Riviste

Come cambia il lavoro agile – facciamo il punto

31 Agosto 2022 |
Il 31 agosto è terminato il regime di smart working semplificato, ossia la modalità prevista a causa dell'emergenza COVID-19 e più volte prorogata che permetteva di evitare la stipulazione di un accordo individuale tra azienda e lavoratore consentendo una comunicazione più snella.La successione di interventi in materia di lavoro agile, sotto la spinta dell'emergenza sanitaria, la fine del regime “semplificato” e l'inizio di una nuova fase, offrono lo spunto per fare chiarezza e tratteggiare il quadro della situazione.
Sommario
Il lavoro agile e la disciplina ordinaria

Sebbene si tenda ormai a chiamarlo “smart working”, la L. 81/2017 definisce il “lavoro agile” come quella particolare modalità di lavoro subordinato con cui il lavoratore effettua la propria prestazione lavorativa in parte all'interno ed in parte all'esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. Tutto ciò allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Dal testo normativo (art. 18) si ricava quindi che:

  • il lavoro agile è una modalità di lavoro (non un contratto atipico);
  • riguarda solo il lavoro subordinato;
  • deve prevedere la prestazione in parte all'interno ed in parte all'esterno dei locali aziendali, sono escluse quindi quelle forme di flessibilità organizzativa che si svolgono esclusivamente all'esterno dei locali aziendali (ad esempio il telelavoro) o in luoghi diversi dalla sede abituale di lavoro (ad esempio le trasferte).

Le disposizioni sul lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbli...

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