Potere di diffida del personale ispettivo11 Febbraio 2026
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Inquadramento Nel contrasto al lavoro irregolare, l'art. 13 D.Lgs. 124/2004 attribuisce al personale ispettivo il potere di diffida, che consiste nella facoltà di concedere al trasgressore un determinato lasso di tempo per regolarizzare le violazioni materialmente sanabili. In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura minima prevista dalla legge. In questo caso si tratta di diffida obbligatoria ad adempiere, perché al datore di lavoro viene offerta la possibilità di sanare gli inadempimenti attraverso l'ottemperanza al provvedimento di diffida. Quando, invece, la regolarizzazione avviene spontaneamente, prima dell'accertamento ispettivo e dell’adozione della diffida ad adempiere, gli ispettori del lavoro ammettono il trasgressore pentito al pagamento della sanzione nella misura minima mediante un provvedimento denominato diffida “ora per allora”. Sia la diffida ad adempiere che la diffida ora per allora rappresentano un'efficace misura dal carattere “premiale” nei confronti del trasgressore che decida di ottemperare (entro il termine stabilito dal provvedimento di diffida oppure spontaneamente). Al tempo stesso,... Contenuto riservato agli abbonati. |