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Antiriciclaggio: limite all'uso del contante

25 Settembre 2023 |

Il D.Lgs. n. 231/2007 contiene tre disposizioni, apparentemente avulse dal contesto sistematico della disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, laddove limita il ricorso all'uso del contante, anche in funzione dell'operatività specifica del soggetto obbligato. La ratio che accomuna tali prescrizioni va rinvenuta nell'esigenza di permettere, superate determinate soglie, la rintracciabilità della provvista sottostante la cui indeterminabilità si porrebbe, altrimenti, come sintomatico sospetto di provenienza non lecita.

Sommario

Inquadramento

Il denaro contante rappresenta, di default, lo strumento “ideale” per il reimpiego all'interno del sistema economico di fonti di provenienza illecita. Tale affermazione appare ampiamente suffragata anche dal testo del precetto penale dell'art. 648bis c.p. a norma del quale le condotte rilevanti di sostituzione o trasferimento hanno ad oggetto, in prima battuta, proprio il denaro, bene che meglio si presta, fisiologicamente, ad ostacolarne la relativa identificazione circa la provenienza delittuosa.

Pertanto, il Legislatore, sempre all'interno di un contesto di collaborazione attiva, ha imposto ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio di analizzare l'operatività della propria clientela e di segnalare, entro un termine coerente con una valutazione ex post, proprio, il ricorso a tale mezzo di pagamento per regolare transazioni commerciali e/o professionali.

Con un approccio ancora più drastico, la normativa in esame ha anche:

- sancito limitazioni alla trasferibilità degli assegni bancari;

- confermato la nominatività degli assegni circolari;

- bandito definitivamente l'impiego, in generale, dei titoli al portatore, strumenti evidentemente incompatibili co...

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