Dottrina / Riviste

La rivalutazione dei beni d'impresa nei bilanci degli esercizi chiusi al 30 giugno 2022 ai fini civilistici

21 Luglio 2022 |
Claudio Sottoriva

L'art. 1bis c.1 DL. 41/2021 (pubblicato sulla G.U. 22 marzo 2021 n. 70) e convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, ha disposto l'introduzione dell'art. 110 c. 4bis DL. 104/2020. E', quindi, possibile, ricorrendone i presupposti, procedere ad una rivalutazione dei beni d'impresa anche nei bilanci degli esercizi chiusi al 30 giugno 2022 (o chiusi al 30 aprile 2022 o che chiuderanno - ad esempio - al 30 settembre 2022 o al 30 novembre 2022).

Sommario
Premessa

Il d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021) e convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (pubblicata sul S.O. n. 21, relativo alla G.U. del 21 maggio 2021, n. 120) ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 110 del decreto-legge 104/2020.

E' stata quindi introdotta la possibilità che anche nei bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 o al 30 giugno 2022 si possa procedere ad una rivalutazione dei beni d'impresa senza tuttavia la possibilità di esercitare l'opzione per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti agli stessi (rivalutazione pertanto c.d. “solo civilistica”).

Ne consegue che le società potranno aggiornare il valore iscritto nel registro dei beni ammortizzabili, ai fini civilistici, senza però modificare il valore fiscale dei beni considerando che:

  • non potranno essere rivalutati beni già oggetto di rivalutazione nel bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021;
  • i beni oggetto di rivalutazione dovranno essere presenti sia nel bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 sia in quello dell'esercizio chiuso al 30 giugno...

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