Dottrina / Riviste

Esenzione IVA estesa alle cliniche e case di cura non convenzionate

20 Luglio 2022 |
In virtù del Decreto Semplificazioni, dal 22 giugno 2022 sono esenti IVA i corrispettivi riscossi dalle case di cura e cliniche private non convenzionate per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alle persone ricoverate e da esse acquistati presso un soggetto terzo che applica l'esenzione riferita alle medesime prestazioni (fino alla concorrenza del corrispettivo dovuto al terzo); soggetta al 10% la differenza corrisposta dalle persone ricoverate alle case di cura e cliniche non convenzionate.

A partire dal 22 giugno 2022:

  • sono esenti da IVA i corrispettivi riscossi dalle case di cura e cliniche private non convenzionate per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alle persone ricoverate e da esse acquistati presso un soggetto terzo che applica l'esenzione riferita alle medesime prestazioni, fino alla concorrenza del corrispettivo dovuto da esse al terzo;
  • è soggetta al 10% la differenza corrisposta dalle persone ricoverate alle case di cura e cliniche non convenzionate.

Questa la modifica importante apportata dal c.d. “Decreto semplificazioni” al n. 18) dell'art. 10 e alla voce n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.

Prestazioni sanitarie esenti

Il numero 18) dell'art. 10 prevedeva l'esenzione IVA esclusivamente per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.

Il Decreto Semplificazioni (art. 18 DL 73/2022) ha aggiunto il seguente nuovo periodo: “L'esenzio...

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