Esenzione IVA estesa alle cliniche e case di cura non convenzionate20 Luglio 2022
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A partire dal 22 giugno 2022:
Questa la modifica importante apportata dal c.d. “Decreto semplificazioni” al n. 18) dell'art. 10 e alla voce n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA. Prestazioni sanitarie esenti Il numero 18) dell'art. 10 prevedeva l'esenzione IVA esclusivamente per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze. Il Decreto Semplificazioni (art. 18 DL 73/2022) ha aggiunto il seguente nuovo periodo: “L'esenzio... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |