Dottrina / Riviste

La responsabilità civile e penale dell’amministratore di fatto

04 Luglio 2022 |
La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle sanzioni per reati fallimentari, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, con funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'attività della società e in qualsiasi branca aziendale.

1. Premessa

Tracciare il profilo dell'amministratore di fatto, che troviamo spesso nelle società come organo “imperfetto” della gestione, risulta imprescindibile per evitare che chiunque svolga attività gestorie, anche occasionali, possa trovarsi, inconsapevolmente, coinvolto in responsabilità che sono tipiche della funzione dell'organo amministrativo di diritto.

Il nostro ordinamento, per ovvie ragioni, non definisce precisamente l'amministratore di fatto, limitandosi, a farne una breve menzione nell'art. 2639 c.c. allorquando tratta di colui che pone in essere i poteri tipici derivanti dalla funzione di amministratore di diritto in assenza di una formale investitura, ma senza specificare come ciò sia possibile.

2. Elementi essenziali

Sul “come” sia possibile acquisire la qualifica di amministratore di fatto, il codice lascia intendere che la funzione gestoria possa essere esercitata, anche in maniera abusiva o finanche arbitraria, da parte di un soggetto anche esterno alla compagine sociale,

Sorge, quindi, il legittimo dubbio se perché si attribuisca la qualifica di amministratore di fatto, possa essere sufficiente il mero svolgimento di un atto gestorio in grado in q...

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