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Segnalazione di operazioni sospette

25 Settembre 2023 |

La segnalazione di operazioni sospette rappresenta l'adempimento dell'obbligo apicale cui soggiacciono i destinatari delle norme antiriciclaggio, connesso all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e, in caso di rapporti continuativi, monitoraggio costante. L'invio della cd. s.o.s. conclude la fase di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo costituendo, a volte, l'antecedente necessario per attivare la fase di repressione e contrasto demandata alle autorità competenti.

Inquadramento

Il Titolo II, Capo III, del D.Lgs. 231/2007 disciplina l'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette a carico dei destinatari della normativa antiriciclaggio, secondo un ordine sistematico che individua:

1) il procedimento di analisi e valutazione delle anomalie, lato cliente e lato operazione, riscontrate dai soggetti obbligati (art. 35);

2) le modalità di segnalazione distinguendo tra intermediari bancari, finanziari ed istituti di pagamento (art. 36) e professionisti (art. 37);

3) gli obblighi a carico dei destinatari nella fase successiva all'invio della segnalazione di operazione sospetta (art. 38);

4) l'analisi e lo sviluppo delle segnalazioni da parte dell'UIF e delle autorità competenti (art. 39);

5) l'attività di indagine suppletiva e successiva all'analisi della segnalazione da parte delle autorità competenti per la fase di repressione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (art. 40).

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