Dottrina / Giurisprudenza commentata

Compensazione del credito nell’atto di compravendita: imposta di registro proporzionale

24 Giugno 2022 |
Marco Nessi
Riconosciuta la fondatezza dell'avviso di liquidazione in ragione del fatto che l'intervenuta compensazione a saldo del prezzo concordato nella compravendita originaria, in quanto enunciata in quest'ultimo, è da sottoporre a tassazione mediante applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale con aliquota 0,50% (CTP Bergamo 25 marzo 2022 n. 152).
Massima

Si applica l'imposta di registro proporzionale dello 0,50% al saldo del prezzo concordato in un atto di compravendita estinto mediante compensazione enunciata nel relativo atto. È questo il principio espresso dalla CTP di Bergamo.

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