Riviste Regime forfettario e fattura elettronica dal 1° luglio: punto della situazione23 Giugno 2022
|
La fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione. L' art. 1 c. 209 L. 244/2007, ha introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla PA, mentre il successivo DM 3 aprile 2013 n. 55, ha dato attuazione all'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori. In un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica: Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applica, dal 31 marzo 2015, a tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali; le PA non possono pertanto procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La legge di delega fiscale (art. 9 L. 23/2014) ha previsto di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica: in attuazione di tali norme è stato emanato il D.Lgs. 127/2015, che consente ai contribuenti di usare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'AE dal 1° luglio 2016. Dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi IVA il Sistema di Interscambio per la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche. Dalla stessa data, chi effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) può trasmettere telematicamente all'AE i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. La legge di Bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio a partire dal 1° gennaio 2019. Sono esonerati, fino alle modifiche introdotte dal decreto PRNN2, dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfettario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Il regime forfettario: cenni
La legge di Stabilità 2015 ha introdotto il regime forfettario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato successivamente modificato dalla legge di Stabilità 2016. In sintesi, il regime forfettario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività. Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Possono accedere al regime forfettario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un'attività di impresa, arte o professione, purché nell'anno precedente: 1) abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all'anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l'attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all'accesso o alla permanenza nel regime forfettario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate. 2) abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 € lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari 3) il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 €. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione e per l'uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 € i beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione, o all'esercizio dell'impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 €. Cause di esclusione dal regime
Non possono avvalersi del regime forfettario:
Il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge oppure si verifica una delle cause di esclusione. Tassazione dei ricavi o compensi
I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfettario applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, oppure, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l'ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (art. 13 TUIR). Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive. Il legislatore ha previsto ulteriori vantaggi volti a favorire la nascita di nuove iniziative economiche. La disciplina, nella versione originaria applicabile per l'anno di imposta 2015, prevedeva che i contribuenti in regime forfettario beneficiassero della riduzione di 1/3 dell'imponibile determinato al lordo delle deduzioni. Pertanto, per il solo anno 2015, la suddetta riduzione va operata sul reddito forfetariamente determinato al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito. Con l'intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il legislatore con la legge di Stabilità per il 2016, ha stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività. E' stato altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l'applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell'imposta sostitutiva nella misura del 5%. Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:
La possibilità di applicare l'imposta sostituiva al 5% è riconosciuta anche ai soggetti che applicavano il regime fiscale di vantaggio al 31 dicembre 2014 e che hanno i requisiti previsti per applicare la nuova agevolazione. Le novità dal 1° luglio 2022
Il c. 2 dell'art. 18 del decreto PNRR2, estende l'obbligo di fatturazione elettronica anche ad alcuni soggetti che nella previgente normativa ne erano esonerati; in particolare il c. 2, modifica l'art. 1 c. 3 D.Lgs. 127/2015, sopprimendo la parte della norma che attualmente esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica: - i soggetti in «regime di vantaggio» previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, c. 1 e 2 DL 98/2011; - i soggetti forfettari, o i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000, di cui all'art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014; - le associazioni che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 L. 398/91 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000. Si ricorda che il sopra citato regime di vantaggio (imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5%) è riconosciuto a condizione che: - il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare; - l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; - qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a € 30.000. A partire dal 1° gennaio 2016 non è più possibile accedere al regime di vantaggio, in quanto è sostituito dal regime forfettario. Possono tuttavia permanere nel regime di vantaggio, purché in possesso dei requisiti, esclusivamente i contribuenti che già vi aderivano al 31 dicembre 2015, fino a completamento del quinquennio, o fino al raggiungimento del 35° anno di età. Da quando decorrono le novità
Il c. 3 dell'art. 18 del decreto PNRR2 stabilisce che la disposizione di cui al c. 2 si applichi a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti (o per le cosiddette micro-partite IVA). Conseguentemente, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, c. 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il c. 2, dell'art. 6 richiamato prevede che il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000. Cosa cambia
Come precisato anche nel convegno organizzato da una nota rivista specializzata in data 15 giugno 2022, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene stabilito che: - nel primo trimestre di vigenza dell'obbligo: ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Inoltre, arriva anche l'obbligo di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, i forfettari, salvo proroghe dell'ultimo minuto, dal 1° luglio dovranno comunicare tramite Sdi sistema di interscambio le operazioni attive e passive con i soggetti non residenti. Infine, con l'ingresso del forfettario nella fattura elettronica, si avrà evidenza dell'imposta di bollo di 2 € quando il corrispettivo della fattura supera l'importo di € 77,47. |