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Note di variazione IVA: tra novità normative e chiarimenti prassi

20 Giugno 2022 |
Le note di variazione dette anche “in aumento” (nota di debito o fattura integrativa) e “in diminuzione” (nota di credito) sono fatture integrative che vengono emesse quando, dopo l'emissione o registrazione del documento originario, si sono verificate variazioni di quanto fatturato/registrato. Individuato in sintesi il regime disciplinato dal Decreto IVA, l'analisi passa alle novità del Decreto “Sostegni-bis” in merito ai presupposti per procedere alle note di variazione in diminuzione in caso di procedure concorsuali.
Sommario
Note di debito

L'art. 26 c. 1 DPR 633/72 (d'ora in poi anche solo il “Decreto IVA”) disciplina l'obbligo per il cedente o prestatore di emettere una nota (c.d. nota di variazione in aumento o nota “di debito”) qualora, successivamente all'emissione o registrazione della fattura, l'ammontare dell'imponibile di un'operazione o dell'imposta aumenta (“per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione”).

L'emissione della nota di variazione è quindi un obbligo (salvo l'ipotesi di emissione a seguito di accertamento a carico del cedente/prestatore nell'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del cessionario/committente, su cui si veda infra).

L'obbligo di emissione della nota di variazione risulta da assolvere a prescindere dal motivo della variazione e del periodo di tempo trascorso dal momento dell'emissione o della registrazione della fattura originaria; esso è quindi un corollario dell'art. 6 c. 4 DPR 633/72, disposizione che prevede che – laddove si verifichino modificazioni dell'imponibile o dell'imposta - il soggetto passivo sarà tenuto a rettificare l'operazione in aumento (oppure in diminuzione), ai sensi dell'art. 26 D...

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