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Superbonus: interventi specifici, adempimenti, detrazione, controlli

01 Ottobre 2024

La disciplina del Superbonus, complice l'ampia casistica e il susseguirsi di interventi normativi, presenta una struttura articolata. Con una serie di specchietti di sintesi, riassumiamo interventi edilizi interessati, adempimenti formali richiesti, modalità di utilizzo del credito. Fino alla disciplina riguardante i controlli successivi dell'AE e la responsabilità dei soggetti coinvolti.

Tabelle di sintesi

INTERVENTI

Tabella A1

Interventi trainanti di risparmio energetico su condomini (compresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione)

Descrizione

Condizione essenziale

Limite di spesa (1)

Interventi di isolamento termico delle superfici opache (escluse quindi le vetrate) che interessano l'involucro dell'edificio, quindi le pareti esterne (c.d. cappotto termico), con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del condominio nel rispetto dei requisiti di trasmittanza “U” - potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura, espressa in W/m2K.

Deve rispettare i requisiti tecnici del DM Mise 6 agosto 2020 e comportare (anche congiuntamente agli altri interventi di risparmio energetico e all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo) il miglioramento di almeno 2 classi energetiche del condominio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica - A.P.E. con metodo completo - ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato indipendente con dichiarazione asseverata) (2)

Condomini da 2 a 8 u.i. = < € 40.000 × numero delle u.i. dell'edificio Condomini con oltre 8 u.i = < € 30.000 per ogni u.i. (3) (4)

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti: - per il riscaldamento centralizzati, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, o a pompa di calore), ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (5) (6); - di microcogenerazione; - a collettori solari.

Condomini da 2 a 8 u.i. = < € 20.000 × u.i. Condomini con oltre 8 u.i = < € 15.000 per u.i. (3) (4)

(1) Se sul medesimo immobile sono effettuati più interventi agevolabili (es. cappotto termico, pannelli fotovoltaici, impianto di climatizzazione, ecc.), il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione, tuttavia, che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specifici (Risp. AE 19 maggio 2022 n. 279, Risp. AE 18 marzo 2021 n. 196). In caso di accorpamento di più u.i., ai fini dei limiti rileva il numero delle u.i. esistenti all'inizio dei lavori. Se l'intervento comporta un ampliamento dell'edificio esistente, a differenza di quanto avviene per gli interventi anti sismici, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente, mentre l'APE post intervento deve considerare l'edificio nella sua configurazione finale (Risp. AE 16 marzo 2021 n. 175). Nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici dopo il 1° aprile 2009 la detrazione spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione, sia a fronte dello stesso intervento che in relazione a opere di ulteriore consolidamento degli stessi edifici (Ris. AE 23 aprile 2021 n. 28/E). Inoltre, in assenza di contributi pubblici, anche se destinati al proprietario precedente (Risp. AE 26 agosto 2021 n. 563), i limiti delle spese ammesse per interventi ecobonus (risparmio energetico) e sismabonus, sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono aumentati del 50% (es. da € 50.000 il limite passa a € 75.000, da € 80.000 passa a € 120.000, oppure per gli interventi antisismici da € 96.000 il limite passa a € 144.000) se riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici avvenuti dopo il 2008, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con esclusione delle spese sostenute per il recupero degli immobili destinati all'esercizio delle attività produttive. In tal caso, se si desidera cioè fruire del superbonus “rafforzato” in alternativa al contributo alla ricostruzione, deve essere trasmessa (con le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione) la dichiarazione del proprietario dell'edificio, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di rinuncia al contributo alla ricostruzione spettante (Risp. AE 5 ottobre 2021 n. 662).

Per le spese su interventi avviati dopo il 30 dicembre 2023 occorrerà stipulare entro 1 anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni ai relativi immobili per calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Un decreto stabilirà le modalità di attuazione (art. 2 c. 2 DL 212/2023).

(2) Se un condominio è costituito da più edifici e la sostituzione dell'impianto consente il miglioramento di due classi energetiche solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al superbonus solo i condòmini che possiedono le u.i. all'interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi.

(3) Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle u.i. di cui l'edificio è composto all'inizio dell'intervento (considerando anche quelle di categoria A/1 nonché le pertinenze collocate all'interno del medesimo, anche se prive di impianto termico, ed escludendo quelle in corso di costruzione, categoria F3), l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio (e non quello riferito alle singole u.i. che lo compongono). Pertanto, ciascun condomino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata (in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio) anche in misura superiore. Esempio: condominio di 5 u.i. (rilevano anche quelle non funzionalmente indipendenti); realizzati interventi di isolamento termico (limite 40.000 × u.i. = 200.000), ciascun condomino può calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a € 40.000; in caso di pagamento complessivo a carico di un solo condomino, come da autorizzazione dell'assemblea condominiale, questo può considerare l'intera spesa di 200.000 e le fatture devono essere intestate al condominio (Risp. AE 27 ottobre 2020 n. 499). In caso di condominio con più di 8 u.i., i limiti si applicano a scaglioni: per le prime 8 rileva il limite maggiore (40.000 o 20.000), mentre per le successive rileva il limite minore (30.000 o 15.000). Esempio: cappotto termico in un condominio di 10 u.i.: 40.000 × 8 + 30.000 × 2 = € 380.000 (limite complessivo). È possibile accedere alla detrazione per gli interventi autorizzati dall'assemblea condominiale che interessino la parte di involucro dell'edificio di pertinenza di una sola u.i. abitativa. Questo a condizione che siano rispettati i due limiti generali: doppio salto di classe energetica (di tutto l'edificio) e superamento del tetto del 25% (Risp. AE 24 settembre 2020 n. 408).

(4) La detrazione del 110% spetta anche per tutti gli altri interventi di risparmio energetico indicati nella relativa scheda(es. sostituzione infissi, cappotto termico interno, ecc.) nei limiti di spesa o di detrazione - in quest'ultimo caso per stabilire la spesa massima si divide il limite di detrazione per 1,1 (DM 6 agosto 2020, allegato 2) - previsti per ciascun intervento, a condizione che gli stessi siano eseguiti congiuntamente all'intervento c.d. trainante. Tale condizione non è richiesta per gli edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), o se gli interventi trainanti sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, purché la prestazione energetica dell'edificio (o, se l'intervento non riguarda tutte le u.i. riscaldate che compongono l'edificio, dell'u.i. oggetto dell'intervento medesimo) sia migliorata di 2 classi o sia conseguita quella più alta (Circ. AE 22 dicembre 2020 n. 30/E, Risp. AE 16 dicembre 2020 n. 595).

(5) Anche abbinati all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo. In tal caso, al limite di spesa previsto si aggiunge quello relativo a tali impianti (fino a € 48.000). Sono comprese le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito e, dal 29 aprile 2022, le spese per sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici. L'intervento può trainare anche le u.i. che non utilizzano direttamente l'impianto, purché costituiscano l'edificio oggetto di intervento. Nei comuni montani (non interessati da procedure di infrazione) la detrazione spetta anche per le spese di allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Sono comprese anche le spese per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE.

(6) È ammissibile la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la trasformazione o il passaggio da impianti di climatizzazione invernale centralizzati per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi (Risp. AE 24 febbraio 2021 n. 127).

Tabella A2

Interventi di risparmio energetico su edifici unifamiliari o villette a schiera (compresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione)

Descrizione

Condizione essenziale

Limite di spesa (1)

Interventi di isolamento termico delle superfici opache (escluse quindi le vetrate) che interessano l'involucro dell'edificio (c.d. cappotto termico) con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio unifamiliari o villette a schiera indipendenti (2).

Deve rispettare i requisiti tecnici del DM Mise 6 agosto 2020 e comportare (anche congiuntamente agli altri interventi di risparmio energetico e all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo) il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'u.i. singola, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica - A.P.E. - ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato indipendente con dichiarazione asseverata) (3)

< € 50.000

Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti: - per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore), ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (4) (5); - di microcogenerazione.

Importo non superiore a € 30.000 (6)

(1) Vedi nota (1) e (4) della tabella A1, tenendo presente che per gli edifici unifamiliari l'ammontare massimo di spesa ammessa va riferito a ciascuna unità abitativa e alla sua pertinenza unitariamente considerata, anche se accatastata separatamente (Risp. AE 9 novembre 2021 n. 765, Risp. AE 9 aprile 2021 n. 231, Risp. AE 10 marzo 2021 n. 167).

(2) In caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento la detrazione spetta ma limitatamente alle spese sostenute sulla parte esistente dell'edificio (Risp. AE 8 gennaio 2021 n. 24).

(3) Vedi nota (2) della tabella A1.

(4) Vedi note (5) e (6) della tabella A1.

(5) È agevolata anche la sostituzione, in un edificio unifamiliare, di una caldaia a gasolio che riscalda l'abitazione e produce acqua calda sanitaria con uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria (intervento trainante) e una termostufa a pellet per il riscaldamento dell'abitazione (intervento trainato) (Risp. AE 17 dicembre 2020 n. 600). Sono comprese anche le spese per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE. (6) Vedi nota (4) della tabella A1.

Tabella B

Interventi antisismici trainanti

Descrizione

Condizione essenziale

Limite di spesa (1)

Interventi illustrati nella scheda sul sismabonus solo su edifici unifamiliari o su parti comuni di edifici composti da più u.i. (2), compreso l'acquisto, entro il 30 giugno 2022, di immobili demoliti e ricostruiti, c.d. sismabonus acquisti (Risp. AE 9 settembre 2020 n. 325) (3)

edifici ubicati in zona sismica 1, 2 e 3

non superiore a € 96.000 per u.i. per ciascun anno (4)

(1) Vedi nota (1) della tabella A1.

(2) Sono esclusi gli interventi sulle singole u.i. funzionalmente indipendenti presenti in condomini (Risp. AE 8 febbraio 2021 n. 87). Infatti, l'intervento di riduzione del rischio sismico deve necessariamente riguardare l'intera struttura, come nel caso di villette a schiera facenti parte di un condominio (Risp. AE 16 novembre 2021 n. 780, Risp. AE 9 giugno 2021 n. 397). Sono ammessi anche interventi su elementi strutturali esterni al perimetro del fabbricato (es. consolidamento dei muri di contenimento staccati o posti a valle rispetto all'edificio oggetto dei lavori), purché un professionista valuti l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico (Risp. AE 14 ottobre 2021 n. 706). Se l'intervento riguarda edifici siti in centri storici occorre solitamente un progetto unitario, tuttavia la sua assenza non preclude il superbonus se c'è il via libera del professionista che ne valuta la rispondenza rispetto ai requisiti stabiliti alla norma (Risp. AE 28 settembre 2021 n. 630).

(3) Gli immobili demoliti possono appartenere anche alle categorie di pregio (es. A/1), purché quelli ricostruiti siano di categorie diverse (Risp. AE 10 maggio 2021 n. 318). A tali interventi si aggiunge la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purché eseguita congiuntamente agli altri interventi che danno diritto al sismabonus.

(4) Ai fini del limite: - in caso di sismabonus acquisti (vedi scheda sismabonus), a seguito di demolizione e ricostruzione di un immobile, rileva il numero di u.i. dopo l'intervento (negli altri casi invece rileva il numero ante intervento); - per gli interventi pluriennali si considerano anche le spese pregresse.

Tabella C

Interventi trainati

Tipo di intervento

Descrizione

Condizione essenziale

Limite di spesa (1)

C) Interventi di efficientamento energetico

interventi di efficientamento energetico previsti alla scheda ecobonus

intervento congiunto con uno di quelli sopra inclusi alla lett. A1, A2 (vedi nota 4 tabella A1)

nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento dalla legislazione vigente (v. scheda ecobonus)

D) Impianti fotovoltaici

Interventi di installazione, su edifici, di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (2)

intervento congiunto con uno di quelli sopra inclusi alla lett. A1, A2 e B (3) e cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo (occorre almeno che il contribuente abbia ricevuto l'accettazione dell'istanza da parte del GSE, non occorre il perfezionamento del contratto)

non superiore a € 48.000 per u.i. e, comunque, nel limite di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico (4)

E) Sistemi di accumulo integrati

Sistemi di accumulo integrati (contestualmente o successivamente) negli impianti fotovoltaici di cui alla lett. C (2)

non superiore a € 48.000 per u.i. e comunque nel limite di € 1.000 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico (4)

F) Colonnine per ricarica veicoli elettrici

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW

intervento congiunto con uno di quelli sopra inclusi alla lett. A1 e A2

Non superiore a: — € 2.000 edifici unifamiliari o u.i. situate in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi — € 1.500 edifici plurifamiliari o condomìni che installano al massimo 8 colonnine — € 1.200 edifici plurifamiliari o condomìni che installano più di 8 colonnine (5)

G) Eliminazione barriere architettoniche

Lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di persone di età superiore a 65 anni o di disabili

intervento congiunto con uno di quelli sopra inclusi alla lett. A1, A2 e (dal 1° giugno 2021) B

Non superiore a € 96.000 per u.i. (dal 2025 € 48.000, salvo ulteriori proroghe della detrazione ordinaria rinforzata)

(1) Vedi nota (1) tabella A1. Una sintesi degli interventi e dei relativi limiti è riportata nell'allegato B al DM 6 agosto 2020 (DM requisiti). Si ricorda che gli interventi trainati sul risparmio energetico possono riguardare al massimo 2 u.i., oltre a quelli sulle parti comuni di edifici condominiali. Se riguardano più di 2 u.i. il contribuente è libero di sceglierne 2 qualsiasi (da indicare in dichiarazione dei redditi, Risp. AE stampa specializzata 23 giugno 2021).

(2) Si comprende anche il potenziamento di un impianto fotovoltaico esistente. L'installazione di impianti fotovoltaici può essere effettuata: sulle parti comuni di un condominio, sulle singole u. i. del condominio, su edifici unifamiliari e su u.i. funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno, sul tetto del fabbricato adiacente a quello da ristrutturare (di cui il committente è comproprietario), nonché sulle pertinenze dei predetti edifici e u.i. (es. terreni, pensiline del parcheggio, ecc.). Essa può essere effettuata anche su un'abitazione di nuova costruzione, purché sia eseguita congiuntamente agli interventi trainanti, teoricamente ammessi al superbonus (ma esclusi in quanto non relativi a un edificio esistente), e a condizione che sia effettuata prima dell'accatastamento dell'abitazione stessa (Risp. AE 20 luglio 2021 n. 488). La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto. Tra gli interventi trainati rientrano quelli relativi ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto del riscaldamento e della climatizzazione (c.d. building automation o domotica), i quali, dal 6 ottobre 2020, danno diritto a una detrazione massima di € 15.000 (Istr. Mod. Redditi, DM 6 agosto 2020, c.d. requisiti), quelle antecedenti non hanno limiti.

(3) Vedi nota (2) tabella A1.

(4) Il limite di € 48.000 è stabilito distintamente per l'installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti, quindi in caso di entrambi gli interventi, il limite raddoppia (Ris. AE 28 settembre 2020 n. 60/E); in caso di intervento congiunto con interventi antisismici, i limiti suddetti vanno ulteriormente sommati a quello previsto per gli interventi antisismici (Risp. Interr. parlamentare 20 ottobre 2021 n. 5-06751). In caso di intervento congiunto con interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, spesati nel 2021, il limite è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico. Dal 2022, se riguardano una nuova costruzione non sono più ammessi, se riguardano una ristrutturazione edilizia sono ammessi secondo le regole ordinarie (es. limite di 2.400 per Kw, ecc.).

(5) La detrazione va riferita a una sola colonnina per u.i. Per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, il superbonus è calcolato su un ammontare massimo delle spese pari a € 3.000 (limite massimo anche in caso di più colonnine nello stesso anno).

ADEMPIMENTI FORMALI

Per il superbonus, in linea generale, è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici (es. fatture intestate al beneficiario, pagamento con bonifico parlante per le persone fisiche, con ritenuta dell'8%, per lavori condominiali: fattura al condominio, delibera assembleare, consenso del proprietario per i lavori effettuati dall'inquilino, conservazione fatture e documenti predetti, ecc).

Fra gli adempimenti, si segnala la Comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico, c.d. Cila e le necessarie asseverazioni da rilasciare solitamente al termine dei lavori o per ogni SAL. Inoltre, in caso di cessione a terzi del credito e/o sconto in fattura, nonché di detrazione in dichiarazione, se diversa dalla precompilata o dal 730 presentato tramite il sostituto di imposta, oltre alle asseverazioni suddette, occorre il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, con l'attestazione della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Infine:

- dal 2023, per i lavori di importo superiore a € 516.000,la detrazione e le opzioni di sconto e/o cessione del credito sono ammesse solo se l'esecuzione dei lavori è affidata ad imprese in possesso della qualificazione SOA (Società Organismi di Attestazione, vigilata dall'Anac, la cui certificazione è solitamente richiesta per partecipare ad appalti pubblici e per la quale servono molti requisiti, quali la regolarità degli obblighi contribuivi e previdenziali e una rilevante capacità economica, misurata in base ai lavori effettuati in passato);

- dal 1° dicembre 2023, in presenza di crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura (possibili fino al 16 febbraio 2023), non ancora utilizzati e non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi, l'ultimo acquirente deve comunicare tale circostanza all'AE entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito;

- dal 30 marzo 2024, per le spese che sostenute nel 2024 e/o nel 2025, e per i lavori non ancora conclusi nel 2023, va presentata una comunicazione preventiva dei lavori agevolati.

Gli adempimenti aggiuntivi sono riepilogati nella seguente tabella D.

Tabella D

Formalità (1)

Interventi di risparmio energetico (interventi tabella A1 e A2)

Interventi antisismici (interventi Tabella B)

a) Cila

Indica, per gli immobili costruiti dopo il 1° settembre 1967, gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, senza la necessità di attestare lo stato legittimo dell'immobile (salvo per gli interventi effettuati in un contesto di demolizione e ricostruzione dell'edificio, per i quali occorre la Scia o il permesso di costruire con la dichiarazione di stato legittimo dell'immobile) (2). La Cila si utilizza anche per gli interventi sulle parti strutturali degli edifici o sui prospetti. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione alla Cila presentata (non serve quindi annullare quella esistente, come avviene di solito). Se l'intervento edilizio comprende anche lavori non agevolati con il superbonus, per questi occorre una pratica specifica

b) Ape

attesta il conseguimento del risultato del doppio salto di classe energetica dell'immobile (ovvero il conseguimento della classe energetica più alta) con invio telematico di copia all'Enea, con le modalità stabilite dal DM Mise 6 agosto 2020

__

c) Requisiti tecnici

sono quelli previsti dal DM Mise 6 agosto 2020

d) Efficacia degli interventi

__

va redatta documentazione dai progettisti strutturali, dai direttori dei lavori strutturali o dai collaudatori statici che attesti la riduzione del rischio sismico (3)

e) Asseverazione di congruità

Va redatto un computo metrico facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalla Dei, dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, considerando quelli individuati con DM Mise 6 agosto 2020, allegato I (Nota Enea 18 febbraio 2021). Per gli interventi la cui richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata dopo il 15 aprile 2022, si fa riferimento, per i lavori ivi considerati, anche ai massimali indicati nel DM 14 febbraio 2022(4) (5) (6)

Si considerano i prezzari in vigore al momento di effettuazione della spesa o, in caso di sconto integrale, al momento di emissione della fattura (Risp. AE 5 gennaio 2024 n. 1).

Rileva l'attestazione del professionista (computo metrico fondato sui prezzari indicati a fianco), che però non serve in caso di sismabonus acquisti (Risp. AE 17 marzo 2021 n. 190) (6)

f) Visto di conformità

Inizialmente previsto solo in caso di cessione a terzi del credito e/o sconto in fattura, con l'attestazione della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione è stato esteso anche in caso di detrazione in dichiarazione, se diversa dalla precompilata o dal 730 presentato tramite il sostituto di imposta. Per i lavori edili avviati dal 27 maggio 2022 (appalti, subappalti ecc.), se di importo superiore a € 70.000 (limite parametrato al valore dell'opera complessiva e non solo alla parte di lavori edili), tra le condizioni per il rilascio del visto si aggiunge quella dell'indicazione, nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture relative, che i lavori stessi sono eseguiti da datori che, in presenza di lavoratori dipendenti, applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

g) SOA

Dal 2023, per i lavori di importo superiore a € 516.000 - limite riferito al singolo contratto di appalto e/o di subappalto, da considerare al netto di IVA (7) -la detrazione o le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, sono ammesse solo se l'esecuzione dei lavori è affidata ad imprese in possesso della qualificazione SOA (ex art. 84 D.Lgs. 50/2016). L'obbligo non interessa le agevolazioni per l'acquisto di immobili (bonus casa acquisti e sismabonus acquisti). In particolare, dal 1° luglio 2023 l'impresa, per usufruire del Superbonus e bonus diversi (esclusi i predetti acquisti), deve essere in possesso di tale attestazione fin dal momento di sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto; per il primo semestre 2023 è sufficiente che l'impresa, nei momenti suddetti, dimostri al committente o all'impresa subappaltante, di aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della SOA (se poi la SOA non viene rilasciata, non si perdono le detrazioni e le relative opzioni); invece, per le spese sostenute dal 1° luglio 2023, se la SOA non viene rilasciata, si perde la detrazione o le relative opzioni(art. 10 bis DL 21/2022 conv. in L. 51/2022, Circ. 20 aprile 2023 n. 10/E) (8)

h) comunicazione crediti inutilizzati

Dal 1° dicembre 2023, in presenza di crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura (non più possibile dal 17 febbraio 2023, salvo limitate deroghe), non ancora utilizzati e non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi (es. irregolarità procedurali che ne inibiscono l'utilizzo), l'ultimo acquirente deve comunicare tale circostanza all'AE entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Se la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito è avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

La comunicazione, contenente i dati dei crediti, tracciabili e non, va inviata tramite un apposito servizio web disponibile all'interno della “Piattaforma cessione crediti (vedi Tabella 1 della scheda sintetica), direttamente da parte dell'ultimo cessionario titolare dei crediti stessi. La comunicazione, che non va fatta per i crediti sottoposti a sequestro, è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che l'ha effettuata. Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che le ha effettuate. La mancata comunicazione entro i termini comporta l'applicazione di una sanzione di € 100 (art. 25 c. 1 L. 104/2023, Provv. AE 23 novembre 2023 n. 410221, Faq AE 23 novembre 2023).

i) comunicazione preventiva delle spese

I soggetti che al 31 dicembre 2023 non hanno concluso i lavori e i soggetti che dal 2024 presentano la Cilas o l'istanza per ottenere il titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per le spese che sostenute nel 2024 e/o nel 2025, presentano una comunicazione preventiva dei lavori agevolati, con le informazioni indicate nel DPCM 17 settembre 2024, a uno dei seguenti destinatari:

a)  per interventi super ecobonus, all'Enea, nell'asseverazione di cui al punto e), entro i relativi termini;

b) per quelli super sismabonus, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) entro i seguenti termini:

- quando riguardano SAL approvati ante 2 ottobre 2024, il 31 ottobre 2024 ,

- per quelli approvati successivamente, entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL.

I termini sono perentori, fa fede la data inserimento riportata nella “ricevuta di inserimento asseverazione rilasciata dal PNCS. Alla trasmissione devono provvedere,  per gli interventi a) i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all'ENEA le asseverazioni, per quelli b) i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico che si occupano dell'asseverazione relativa.

L'omessa trasmissione dei dati nei termini comporta: - se la Cilas o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo sono state presentate dal 30 marzo 2024 in poi, la decadenza dall'agevolazione; - se le predette richieste sono state presentate prima del 30 marzo 2024, una sanzione di € 10.000.

(1) Per chi rilascia attestazioni o asseverazioni infedeli: sanzione da € 2.000 a € 15.000 per ciascuna di esse. Inoltre, il tecnico abilitato che espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da € 50.000 a € 100.000. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. I responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza assicurativa per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. In particolare il professionista può, in alternativa, stipulare un contratto di assicurazione: - per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza single project); - per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a € 500.000 specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista se non risulta capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti (polizza multiprogetto o a consumo); - specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000 (polizza multiprogetto o a consumo).La non veridicità delle dichiarazioni, compresa quella relativa al massimale della polizza assicurativa (limitatamente al superbonus), comporta la decadenza dal beneficio. Analogamente, l'asseverazione rilasciata da un tecnico non abilitato non consente l'accesso al superbonus. (2) La presenza di un abuso edilizio non ha conseguenze preclusive ai fini del diritto al superbonus (Risp. Interrogazione parlamentare 15 settembre 2021 n. 5-06630). (3) Ad esempio, in relazione alla messa in sicurezza di un muro di contenimento (Risp. AE 14 ottobre 2021 n. 706). (4) In pratica, dal 15 aprile 2022 l'asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari suddetti, sia rispetto al DM 14 febbraio 2022. Il controllo con i vari prezzari comporta la verifica della spesa sostenuta rispetto all'opera compiuta (prestazioni professionali valorizzate in base al DM 17 giugno 2016, fornitura e installazione), mentre il controllo rispetto al DM 14 febbraio 2022 comporta la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni; la spesa ammissibile asseverata è quindi pari al valore minore tra quella derivante dai due controlli e la spesa sostenuta (FAQ Mite 12 aprile 2022). (5) I massimali, che saranno rivisti annualmente, non comprendono l'IVA, gli oneri professionali (es. per gli interventi, per l'APE e per l'asseverazione) e i costi di installazione e posa in opera (e di eventuali costi per la dismissione dei vecchi materiali). (6) Le spese non congrue sono indetraibili per la parte eccedente il limite congruo. ( 7) Se i lavori sono affidati in subappalto, la SOA va posseduta dall'impresa appaltatrice, se il valore dell'opera complessiva supera € 516.000, nonché dalle imprese subappaltatrici ma solo se le stesse eseguono lavori di importo superiore a tale soglia. (8) L'obbligo di avere la SOA non interessa, oltre gli acquisti di immobili: - i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022; - i contratti di appalto o subappalto aventi data certa anteriore al 21 maggio 2022 con esecuzione dei lavori in data successiva. Per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 occorre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, la SOA o un contratto sottoscritto per richiederla (al 1° gennaio 2023). Per le spese sostenute dal 1° luglio 2023 serve esclusivamente l'avvenuto rilascio della SOA.

CORREZIONE DI ERRORI NELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER LA PRIMA CESSIONE/SCONTO DEL CREDITO

In caso di errori nella comunicazione bisogna distinguere in base alla data di presentazione: A) se è stata presentata dal 1° aprile 2024 (spese 2023 e rate residue di spese 2020 - 2022), può essere sostituita solo ripresentandola entro il 4 aprile 2024 e non è più prevista la remissione in bonis (art. 2 DL 39/2024);

B) se è presentata entro il 30 marzo 2024, è possibile, entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio, annullarla o sostituirla presentandone un'altra. Oltre il predetto termine, ogni “Comunicazione” non può sostituirsi, ma soltanto aggiungersi alle precedenti. Decorso il 5° giorno il credito viene messo a disposizione del cessionario, che potrà accettarlo (ai fini dell'utilizzo in compensazione o dell'ulteriore cessione) oppure rifiutarlo, se non ritiene che la cessione sia conforme alle pattuizioni con il cedente. In caso di rifiuto, il cedente potrà inviare una nuova comunicazione corretta entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa (per le spese 2021 dei soggetti IRES e partite IVA, entro il 15 ottobre 2022).

Se viene accettata e, successivamente, ci si accorge di aver commesso degli errori dopo il termine suddetto, occorre distinguere in base al tipo di errore, formale o sostanziale.

Tabella E

Correzione errori

Errori formali

Riguardano l'indicazione dei recapiti, dei dati catastali, il numero dei SAL e la tipologia del cessionario: la detrazione non è pregiudicata ma gli errori devono comunque essere segnalati all'AE all'indirizzo Pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, indicando nell'oggetto: «Segnalazione errore formale comunicazione prot. …» (Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E; FAQ AE 28 marzo 2024) (1)

Errori sostanziali

Riguardano l'ammontare della spesa e della detrazione spettante, codice dell'intervento, codice fiscale del cedente.

Occorre distinguere: A) se sono rilevati prima della scadenza del termine previsto per l'invio (16 marzo, o i termini prorogati nel 2022) è possibile richiedere l'annullamento dell'accettazione, a cura di entrambe le parti (cedente e cessionario/fornitore), inviando una richiesta all'indirizzo Pec suddetto, utilizzando il modello allegato alla circolare in oggetto e indicando nell'oggetto «Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …» (FAQ AE 28 marzo 2024). La richiesta va sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità). Dopo l'invio all'indirizzo Pec, anche nello stesso giorno, è possibile presentare una nuova comunicazione (FAQ AE 28 marzo 2024); B) se sono rilevati successivamente, in presenza delle seguenti condizioni, è possibile presentare una Comunicazione entro il 30 novembre (termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione) (c.d. remissione in bonis): - sussistono tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento; - i contribuenti hanno tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione; - non sono già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale; - è versata la sanzione di € 250 con F24 Elide, cod. tributo 8114 (non ravvedibile).

La remissione in bonis è applicabile anche nel caso di omessa presentazione nei termini della comunicazione; ciò, per le comunicazioni da effettuare nel 2023, anche nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, ma solo se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari, imprese di assicurazione operanti in Italia e simili. (1)

(1) Casi particolari di errori formali

a) Se la Comunicazione si riferisce al primo SAL deve essere indicato il valore “1” e, nelle successive, il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della Comunicazione relativa al primo SAL. La mancata indicazione del valore “1” impedisce di inviare correttamente le comunicazioni dei SAL successivi. In tal caso il cedente può trasmettere le comunicazioni omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione comunicando l'accaduto all'AE, all'indirizzo suddetto. b) Se l'ammontare comunicato del credito ceduto o scontato è inferiore all'importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario può inviare, entro il termine previsto per l'invio delle comunicazioni relative all'anno della spesa, un'altra Comunicazione con le consuete modalità, indicando gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l'importo corretto e quello indicato nella precedente Comunicazione. Se è stata indicata una spesa inferiore a quella effettivamente sostenuta e conseguentemente un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante, è possibile presentare un'altra Comunicazione in cui deve essere riportato il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto. c) Se l'ammontare comunicato del credito ceduto o scontato è invece superiore all'importo della detrazione spettante, si rientra nell'ipotesi di errori sostanziali sopra esaminata.

(2) Caso particolare di errore sostanziale. Una comunicazione di opzione viziata da un errore sostanziale (errato codice fiscale del condominio, sia nelle fatture che nella comunicazione) può essere annullata a mezzo Pec anche se, nel frattempo, il credito oggetto della comunicazione da annullare è stato, oltre che accettato dal fornitore o cessionario, anche già utilizzato in compensazione. Se l'errore sostanziale non incide sul credito spettante, dopo l'annullamento della comunicazione originaria, con il riversamento del credito indebitamente utilizzato (con sanzione 30% ravvedibile), quest'ultimo viene rigenerato mediante presentazione di una nuova comunicazione corretta (Risp. AE 14 giugno 2023 n. 348).

ERRORI RELATIVI ALLA CESSIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA

In relazione alle cessioni successive che hanno portato all'accettazione per errore di un credito e che vedono coinvolti, ad esempio, il prestatore d'opera e l'istituto di credito, ovvero due istituti di credito, oppure l'istituto acquirente e il correntista, è possibile rifiutare l'accettazione già intervenuta, facendo tornare il relativo importo nella disponibilità del cedente, il quale può procedere a una ulteriore cessione oppure può utilizzare il credito in compensazione (se ancora nei termini). Il rifiuto può riguardare anche crediti accettati volontariamente, in caso di modifica della scelta, mediante il suo annullamento (Circ. AE 8 marzo 2024 n. 6/E).

Occorre a tal fine inviare l'appositomodello (allegato alla Circolare) sottoscritto sia dal cessionario che dal cedente, all'indirizzo Pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Operativamente, bisogna distinguere a seconda del tipo di credito:

- credito tracciato (derivante dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'AE dal 1° maggio 2022): il rifiuto può riguardare una o più delle singole rate del credito purché non già ceduta a terzi. Inoltre va revocata l'eventuale opzione per l'utilizzo in compensazione se è già stata operata in piattaforma; - credito non tracciato: il cessionario deve verificare se dispone un credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto – a seguito dell'accettazione del rifiuto - verrà ridotto il suo plafond per l'importo corrispondente.

In assenza delle predette condizioni, il rifiuto è scartato. Una volta eseguita l'operazione, l'AE avvisa gli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.  

UTILIZZO DEL CREDITO

I cessionari del credito e i fornitori che hanno concesso lo sconto in fattura possono utilizzare il credito d'imposta ottenuto e accettato – mediante l'apposita piattaforma online (vedi Guida AE gennaio 2024) - esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario (Provv. AE 3 febbraio 2022 n. 35873). L'accettazione del credito ceduto e/o il rifiuto da parte dei cessionari/fornitori sono irreversibili e mai parziali, per consentire di revocare la scelta. Lo sconto è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione vigente nel 2023 (4 o 5 quote annuali), a decorrere dal 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese (1° gennaio 2024 per le spese effettuate nel 2023). La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari e i fornitori possonoeffettuare lacessione del credito o lo sconto in fattura, nel rispetto dei limiti indicati nella tabella 4.

Inoltre:

- da parte delle banche, è ammessa in ogni momento la cessione (non necessariamente la quinta), anche di singole annualità di cui si compone il credito, esclusivamente a favore dei loro correntisti, clienti diversi dai consumatori (es. partite IVA) che potranno utilizzare i crediti acquistati esclusivamente in compensazione (possibilità poi estesa anche alle comunicazioni ante 1° maggio 2022);

- ciascuna rata annuale del credito verrà targata con un codice, fermo restando il divieto di cedere quote parziali della singola rata annuale.

L'utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni; in ogni caso, prima della compensazione occorre comunicare, mediante le apposite funzionalità della Piattaforma, la propria scelta di destinare per intero quella rata annuale alla sua fruizione mediante compensazione sul modello F24. Dal 5 ottobre 2023 è possibile, sulla Piattaforma, annullare l'opzione per la compensazione, per l'intero importo di una o più rate (Provv. AE 22 settembre 2023 n. 332687).

Infine, dal 2025, i soggetti sopra citati; - non possono utilizzare i crediti d'imposta, derivanti dalle opzioni di sconto o cessione in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL (art. 4 bis c. 1 e 2 DL 39/2024 conv. in L. 67/2024);

- se hanno acquistato crediti d'imposta, derivanti da spese agevolate con il superbonus (e il sismabonus o il bonus barriere), riconoscendo al cedente un prezzo inferiore al 75% del valore nominale dei crediti medesimi, potranno utilizzare le rate compensabili in 6 quote annuali costanti, anziché per l'intero ammontare nell'anno di naturale competenza finanziaria (art. 4 bis c. 6 DL 39/2024 conv. in L. 67/2024).

Codici tributo

Detrazione

Opzioni comunicate dal 17/2/22 al 31/10/22

Opzioni comunicate dall'1/11/22 al 31/03/23

Opzione per ripartizione decennale

Opzioni comunicate dal 1/04/23

Cessione

Sconto

Cessione

Sconto

Cessione/Sconto

Cessione

Sconto

Superbonus

7701

7711

7708

7718

7771

7709

7719

Ecobonus e impianti fotovoltaici

7702

7712

7702

7712

 

7702

7712

Sismabonus

7703

7713

7703

7713

7772

7738

7739

Colonnine ricarica

7704

7714

7704

7714

 

7704

7714

Bonus facciate

7705

7715

7705

7715

 

7705

7715

Ristrutturazioni edilizie

7706

7716

7706

7716

 

7706

7716

Eliminazione barriere architettoniche

7707

7717

7707

7717

7773

7710

7740

Controlli successivi AE e responsabilità dei soggetti coinvolti

L'attività di controllo dell'AE si basa sull'analisi del rischio e, se viene accertata la mancata integrazione dei requisiti (anche parziale), procede al recupero dell'importo corrispondente con applicazione di interessi e sanzioni.

L'azione di recupero è effettuata nei confronti del beneficiario, mentre, i fornitori (compreso il general contractor) e i cessionari rispondono solo in caso di:

- concorso nella violazione con dolo o colpa grave, limitazione, questa, applicabile anche agli altri bonus edilizi per i cui crediti sono stati acquisiti, nel rispetto della legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni richieste;

- utilizzo irregolare del credito d'imposta (es. in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto).

Inoltre, il concorso nella violazione è escluso per il cessionario o il fornitore in possesso di una completa documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta: titolo edilizio abilitativo, contratto di appalto, notifica all'ASL di avvio dei lavori, visura catastale ante operam, visura storica, fatture, Ape, asseverazioni (se obbligatorie per legge, Risp. AE 29 dicembre 2023 n. 484), delibere, attestazione che certifichi l'esecuzione dei controlli antiriciclaggio, ove previsti, ecc. In ogni caso, la mancanza della documentazione non costituisce, da sola, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza; l'onere della prova del dolo o colpa grave è a carico dell'AE (art. 1 DL 11/2023).

Esempio

Si ha il dolo quando il cessionario (correntisti, banche, altri intermediari finanziari) è consapevole dell'inesistenza del credito: cessionario ha preventivamente concordato con il beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione del credito; il carattere fittizio del credito è manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante si sia acquisito e compensato lo stesso nel modello F24.

Si ha colpa grave quando il cessionario ha omesso la diligenza richiesta: acquisto dei crediti eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (asseverazione si riferisce a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).

Precisazioni

1) Per i crediti diversi dal superbonus sorti prima del 12 novembre 2021 (introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, asseverazioni e attestazioni per cessione/sconto bonus diversi dal superbonus) la limitazione della responsabilità di fornitori e cessionari ai casi di dolo o colpa grave sussiste se si acquisisce, ora per allora, la documentazione riguardante visti, asseverazioni e attestazioni (art. 14 c. 1 bis2 DL 50/2022 conv. in L. 91/2022). La documentazione, in forma libera e con l'indicazione degli elementi essenziali dell'opzione, non va inviata all'AE, ma solo conservata dal fornitore o cessionario (Faq AE 6 giugno 2023).

2) Per le opere classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a € 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, per i quali sono esclusi – fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate – l'obbligo del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, la presenza della richiamata documentazione ora per allora attenui la responsabilità solidale in caso di concorso in violazione ai casi di dolo o colpa grave.

3) Chi acquista da una banca o simili, ai fini della valutazione della sua diligenza non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente attesti il possesso della documentazione richiesta dalla normativa.

4) Secondo la Cassazione, i crediti ceduti dal beneficiario della detrazione a terzi - banche, fornitori, ecc. - se inesistenti, perché frutto del reato di truffa, possono essere sequestrati in via cautelare, anche se i terzi sono in buona fede (Cass. pen. 28 ottobre 2022 n. 40865, n. 40866, n. 40867, n. 40868, n. 40869). Ai terzi cessionari in buona fede non resta che la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del cedente il credito.