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Ecobonus: gli interventi interessati

31 Maggio 2022
Gli specchietti di sintesi dettagliano l'ambito applicativo dell'Ecobonus: interventi di riqualificazione energetica globale, sull'involucro, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Tabella A

Riqualificazione energetica globale
(art. 1 c. 344 L. 296/2006 e art. 1 DM Mise 6 agosto 2020)

Scopo

Precisazioni

Ammontare massimo di (1)

detrazione usufruibile

spesa agevolabile

Conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal DM Mise 6 agosto 2020 (2)

Non sono specificate le opere e gli impianti attraverso i quali raggiungere il risultato richiesto (3).
L'indice di risparmio è calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio

€ 100.000

€ 153.846,15

(1) Riferito all'u.i. oggetto di intervento: va suddiviso tra i possessori o detentori dell'immobile che partecipano alla spesa in base all'onere da ciascuno effettivamente sostenuto (Circ. AE 31 maggio 2007 n. 36/E).
(2) I parametri di risparmio energetico da conseguire sono quelli applicabili alla data di inizio lavori.
(3) Esempi: sostituzione o installazione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, impianti di cogenerazione, rigenerazione, impianti geotermici e interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate per gli altri interventi agevolati.


Tabella B

Sull'involucro
(art. 1 c. 345 L. 296/2006 e art. 1 DM Mise 6 agosto 2020)

Scopo

Ammontare massimo di (1)

detrazione usufruibile

spesa agevolabile

Consentire che le strutture opache verticali e orizzontali (coperture, pareti esterne e pavimenti) e le finestre comprensive di infissi (2) delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati, rispettino i requisiti di trasmittanza termica U indicati dal DM Mise 6 agosto 2020 (3) (4) (5)

€ 60.000

€ 92.307,69

(x finestre € 120.000)

(1) V. nota 1 della Tabella A).
(2) I costi per finestre e infissi sono agevolabili anche nel caso di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli stessi, ma a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante (Risp. AE 30 luglio 2021 n. 524).
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (es. scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (es. cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso).
(3) V. nota 2 della Tabella A).
(4) I valori di trasmittanza sono stati definiti con DM Mise 6 agosto 2020. Per i dettagli tecnici si rinvia al sito internet dell'ENEA: www.acs.enea.it.
(5) Vi rientra anche la sostituzione del portone d'ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati dell'edificio e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (Circ. AE 23 aprile 2010 n. 21/E).


Tabella C

Installazione di pannelli solari (1)
(art. 1 c. 346 L. 296/2006 e art. 1 DM Mise 6 agosto 2020)

Scopo

Precisazioni

Ammontare massimo di (2)

detrazione usufruibile

spesa agevolabile

Produrre acqua calda per usi domestici o industriali e per coprire il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università

L'elencazione non ha carattere esaustivo (3): i fabbisogni di acqua calda attengono all'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale

€ 60.000

€ 92.307,69

(1) I pannelli solari devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato o da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro UE o della Svizzera (DM Mise 6 agosto 2020). Non sono agevolabili le installazioni di:
- un impianto di “solar cooling”, che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall'acqua calda prodotta da pannelli solari (Ris. AE 14 luglio 2008 n. 299/E);
- un sistema fototermico che recupera l'energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico per riscaldare resistenze poste all'interno di boiler e/o accumulatori (Risp. AE 27 dicembre 2018 n. 135).
(2) V. nota 1 della Tabella A).
(3) Vi rientrano anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare per produzione di acqua calda o per produzione combinata di energia elettrica e termica (in quest'ultimo caso, l'agevolazione spetta solo per la parte di energia termica prodotta); tali sistemi devono essere certificati secondo la normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975) o, se questa non è applicabile, con una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall'ENEA (Ris. AE 7 febbraio 2011 n. 12/E).


Tabella D

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
(art. 1 c. 347 L. 296/2006 e art. 1 DM Mise 6 agosto 2020)

Scopo

Precisazioni

Ammontare massimo di (1)

detrazione usufruibile

spesa agevolabile

Installare impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari o superiore alla classe A (2) e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia (3) e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. Rilevano anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 14 DL 63/2013 conv. in L. 90/2013 e Circ. AE 18 settembre 2013 n. 29/E)

Si deve trattare di sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti (4).
Vi rientrano anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore e la trasformazione dell'impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore (5) (6)

€ 30.000

€ 46.153,84

(1) V. nota 1 della Tabella A).
(2) Per le spese per le caldaie a condensazione la detrazione è però ridotta al 50% con incremento della spesa agevolabile fino a € 60.000.
(3) L'installazione di una pompa di calore ad alta efficienza rientra in questa tipologia solo se si realizza la sostituzione dell'impianto originario con un altro dotato delle caratteristiche indicate (non è prevista la semplice sostituzione parziale). Per gli interventi parziali che non prevedono la sostituzione integrale dell'impianto di climatizzazione invernale si può eventualmente fruire dell'agevolazione, come intervento di riqualificazione energetica globale, nel rispetto delle relative condizioni (Ris. AE 1° dicembre 2008 n. 458/E).
(4) Se si realizza un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale in uno stabile in cui solo alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione è limitata alla parte di spesa imputabile alle u.i. nelle quali l'impianto era preesistente e la quota di spesa detraibile va individuata mediante un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (Circ. AE 23 aprile 2010 n. 21/E).
(5) Un tecnico abilitato deve stabilire quali costi sono strettamente connessi alla sostituzione dell'impianto (ad es. per quelli di dismissione e sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale), quindi agevolabili e quali invece rientrano eventualmente tra le spese generali di ristrutturazione edilizia agevolabili in base a tale disciplina (Risposta Faq n. 2 sul risparmio energetico tratta dal sito internet del Mise).
(6) Sono escluse la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo e l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti (Ris. AE 7 luglio 2008 n. 283/E).


Tabella E

Spese agevolabili diverse
(art. 1 c. 47 lett. a L. 190/2014)

Tipologia

Precisazioni

Ammontare massimo di

detrazione
usufruibile

spesa agevolabile

schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti (di cui all'allegato M del D.Lgs. 311/2006 e con i requisiti esplicitati dall'ENEA all'indirizzo https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html) (es. tende da sole)

da indicare in dichiarazione con apposito codice 5

€ 60.000

€ 120.000

impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

da indicare in dichiarazione con apposito codice 6

€ 30.000

€ 60.000

dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle u.i. abitative (c.d. building automation): devono mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto (art. 1 c. 88 L. 208/2015) (1)

da indicare in dichiarazione con apposito codice 7

65% (per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020 importo massimo € 15.000)

spese sostenute
(per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020 importo massimo € 23.077)

contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna u.i. o
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle u.i. (Circ. AE 6 maggio 2016 n. 18/E)

i dispositivi devono essere installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (2)

v. tabella D

v. tabella D

micro-cogeneratori acquistati in sostituzione di impianti esistenti (art. 14 c. 2 lett. b bis DL 63/2013 conv. in L. 90/2013)

l'intervento deve condurre ad un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%

€ 100.000

€ 153.846,15

(1) La detrazione spetta anche se l'acquisto, l'installazione e la messa in opera dei dispositivi indicati sono effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica. Inoltre, per gli interventi di domotica in questione effettuati fino al 5 ottobre 2020, non essendo stabilito l'importo massimo della detrazione fruibile, essa si calcola nella misura del 65% delle spese sostenute (Circ. AE 18 maggio 2016 n. 20/E). Non rientrano tra le spese ammissibili l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati (Circ. AE 8 luglio 2020 n. 19/E).
(2) Se l'installazione prescinde dagli interventi di sostituzione descritti o se l'impianto di climatizzazione invernale è sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste, le spese sono ammesse alla detrazione generica relativa agli interventi per il conseguimento di risparmio energetico (nell'ambito degli interventi di ristrutturazione).