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Ecobonus: scheda sintetica

27 Gennaio 2025

L'Ecobonus è un'agevolazione fiscale che interessa gli interventi volti ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

L'Ecobonus è un'agevolazione fiscale che interessa gli interventi volti ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, prevede per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 una detrazione da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, che in base alla tipologia di interventi effettuati può variare dal 50% al 65%.

Nel 2025 agli interventi si applicano le stesse percentuali previste per le spese di ristrutturazione (50% se interessano le abitazioni principali, 36% se interessano immobili diversi).

Chi

  • persone fisiche (sia residenti che non), anche esercenti attività di impresa, arte o professione;
  • società;
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Deve trattarsi di possessori di un titolo idoneo sull'immobile oggetto dei lavori, ovvero:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).

Purché sostengano le spese, possono fruire dell'agevolazione anche:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
  • il componente dell'unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Cosa

Immobili

L'agevolazione interessa i fabbricati (interi edifici, loro parti o singole u.i.), anche strumentali, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti; può considerarsi esistente anche il fabbricato inagibile a seguito di eventi sismici, con classificazione catastale di "unità collabente (F2)", seppur non suscettibile di produrre reddito. La prova dell'esistenza è data dall'iscrizione del fabbricato in catasto o dalla richiesta del suo accatastamento e dal pagamento dell'IMU su esso gravante, se dovuta. Se l'oggetto dell'intervento è composto da più fabbricati censiti con unica categoria catastale, essa spetta per ciascuno, a prescindere dalla connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia (Ris. AE 12 dicembre 2007 n. 365/E). Gli immobili devono essere dotati di impianto termico, tranne nel caso di installazione di pannelli, collettori o schermature solari ed installazione (o sostituzione) di caldaie a biomasse. Le spese sostenute per gli interventi agevolati realizzati su immobili utilizzati in modo promiscuo (come sede dell'attività e come abitazione) originano una detrazione che si somma alla deduzione delle stesse spese, già conteggiata ai fini della determinazione del reddito (ad es. di lavoro autonomo)

Interventi

Le tipologie di interventi agevolabili e la misura massima di detrazione fruibile per ciascun intervento sono indicate nelle tabelle A, B, C, D, E. Se sono realizzati più interventi che danno diritto a più di una detrazione fra quelle indicate, il limite massimo di detrazione applicabile è dato dalla somma degli importi previsti per ciascuna di esse. Tuttavia, se si realizza un intervento che può essere inquadrato anche in una diversa tipologia di interventi agevolati (ad es., sostituendo l'impianto di climatizzazione o gli infissi si consegue anche una riqualificazione energetica globale) si può beneficiare, in generale, di un'unica detrazione e conviene scegliere quella con il limite massimo più alto (le diverse detrazioni cui darebbero diritto gli altri interventi s'intendono comunque assorbite da quella scelta); fa eccezione la detrazione per l'installazione di pannelli solari, che può essere goduta anche in aggiunta alle altre.

Dal 2025, la detrazione non spetta per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (es. metano) (art. 16 bis c. 3 bis DPR 917/86). Permane dunque per le  pompe di calore e per gli impianti ibridi, composti da una pompa di calore e da una caldaia a condensazione.

Come

I soggetti che intendono beneficiare della detrazione devono adempiere agli obblighi indicati in tabella in altro contenuto dello speciale, illustrati più dettagliatamente nel Memento fiscale. La mancata acquisizione o presentazione all'AE della documentazione richiesta comporta la decadenza dal beneficio (Circ. AE 31 maggio 2007 n. 36/E).

Quando

Sono detraibili tutte le spese, opportunamente documentate, sostenute in ciascun anno, fino al 31 dicembre 2025, per la realizzazione degli interventi agevolati. Per le imprese le spese sono detratte in base al principio di competenza.

La detrazione deve essere ripartita, in generale, in 10 quote annuali di pari importo. La misura della detrazione è in generale pari al 65%, tranne nei casi indicati nella tabella apposita, per i quali può variare a seconda del tipo di intervento realizzato. Se la detrazione origina un credito, tale credito può essere ceduto da tutti i beneficiari per qualsiasi tipo di intervento, secondo quanto indicato per la cessione del credito del superbonus (vedi scheda relativa).