Versamento diritti camerali: scadenza ordinaria e maggiorazione dopo trenta giorni20 Gennaio 2026
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La scadenza del versamento del diritto camerale coincide con quella di saldo e acconto delle imposte sui redditi. L'importo dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 giugno, con possibilità di differimento al 30 luglio applicando lo 0,40% di maggiorazione. Per il 2026, sono confermati gli importi previsti per lo scorso anno relativi al diritto dovuto al sistema camerale dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati. Riferimenti principali Con Nota 18 dicembre 2024 n. 127214, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le misure fisse del diritto camerale annuale dovuto dal 1° gennaio 2025 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati, con una specifica per gli aumenti del triennio 2023-2025. Successivamente, con Nota 16 gennaio 2026 n. 9347 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le misure fisse del diritto camerale annuale dovuto dal 1° gennaio 2025 dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati L'art. 18, c. 10, L. 580/93 stabilisce che le Camere di Commercio possono essere autorizzate dal Ministero all'applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto, con la presentazione di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi come scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Le imprese, che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale a partire dal 1° gennaio 2026, possono effettuare il versamento del conguaglio rispetto all'importo pagato, entro il termine previsto per la seconda rata degli acconti IRPEF/IRES, cioè entro il 30 novembre, o entro l'ultimo giorn... Contenuto riservato agli abbonati. |