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Sismabonus: scheda sintetica

22 Gennaio 2025

ll Sismabonus è un'agevolazione volta a incentivare interventi antisismici per la messa in sicurezza degli edifici. Percentuali di detrazione e caratteristiche si modulano a seconda della data di esecuzione dei lavori e del soggetto che li commissiona.

Il Sismabonus è un'agevolazione fiscale istituita per incentivare la realizzazione di interventi antisismici per la messa in sicurezza statica degli edifici. Le percentuali di detrazione e le caratteristiche specifiche variavano, fino al 31/12/2025, dal 50% all'85%, in dipendenza della data di esecuzione dei lavori e del soggetto che li commissiona.

Per gli interventi effettuati nel 2025 si applica l'aliquota ordinaria di detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione (abitazione principale 50%, immobili diversi 36%).

È prevista inoltre una detrazione per l'acquisto di immobili ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3, demoliti e ricostruiti interamente con elevati standard di edilizia antisismica (c.d. sismabonus acquisti).

Si evidenzia inoltre che per le spese sostenute per interventi antisismici complessi, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2025 su edifici residenziali, è previsto un superbonus del 110%, poi ridotto al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025, in casi più limitati (si veda la relativa scheda).

Chi

  • persone fisiche (sia residenti che non), anche esercenti attività di impresa, arte o professione;
  • società;
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Deve trattarsi di possessori di un titolo idoneo sull'immobile oggetto dei lavori, quali:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).

Purché sostengano le spese, possono fruire dell'agevolazione anche:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
  • il componente dell'unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Cosa

Rilevano gli interventi antisismici effettuati su qualsiasi edificio (adibiti ad abitazione, anche non principale o ad attività produttive), ricadente nelle zone sismiche pericolose (zone 1 e, dal 1° maggio 2019, 2 e 3, indicate nell'allegato A dell'OPCM 20 marzo 2003, aggiornata con la mappa pubblicata sul sito della protezione civile, https://rischi.protezionecivile.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica, Risp. AE 27 luglio 2021 n. 516).

Condizione per l'agevolazione è che, per le spese effettuate dal 2021 al 2024, sia stato rilasciato il titolo edilizio dopo il 1° gennaio 2017 (anche se le relative procedure autorizzatorie per la loro effettuazione siano state attivate prima).

La detrazione ordinaria, in assenza cioè delle particolari condizioni indicate successivamente, fino al 31/12/2024 è del 50% della spesa fino ad un ammontare annuo complessivo non superiore a € 96.000 per u.i., comprese le pertinenze (anche se accatastate separatamente, Risp. AE 27 agosto 2020 n. 281).

Per gli interventi effettuati nel 2025 si applica l'aliquota ordinaria di detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione (abitazione principale 50%, immobili diversi 36%), fino ad un ammontare annuo complessivo non superiore a € 96.000.

Se però gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione la detrazione spetta solo se si tratta di una ristrutturazione edilizia che conservi l'edificio esistente, anche con volumetria superiore o inferiore (anche con più appartamenti, se le norme urbanistiche lo permettono) e non, generalmente, di una nuova costruzione (Risp. AE 27 agosto 2020 n. 281). Tuttavia, se la demolizione e ricostruzione riguarda una u.i. danneggiata e inagibile di pari volumetria, di diversa forma e prospetti in modo da risultare a norma con le normative antisismiche, energetiche, di accessibilità e impiantistica, ed è stata effettuata in un Comune che ha dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta anche se, per vincoli paesaggistici riguardanti l'u.i., il Comune ha rilasciato il titolo di nuova costruzione (Risp. AE 3 giugno 2021 n. 389). In caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento la detrazione spetta ma limitatamente alle spese sostenute sulla parte esistente dell'edificio (Risp. AE 8 gennaio 2021 n. 24).

Detrazione maggiorata

Se per effetto degli interventi c'è una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore fino al 31/1272024 era prevista una detrazione maggiorata (si veda, in questo Speciale, altro contenuto relativo all'inquadramento del Sismabonus).

Come

Ai fini dell'ammissione al Sisma Bonus è necessario:

  • che il progettista dell'intervento strutturale fornisca un'asseverazione relativa alla classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dei lavori;
  • che il direttore dei lavori e il collaudatore statico, dopo il termine dei lavori e il collaudo attesti la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Un'asseverazione tardiva, presentata cioè successivamente all'inizio dei lavori, non consente di avvalersi della detrazione (Risp. AE 26 giugno 2020 n. 194, Risp. AE 11 ottobre 2018 n. 31). È tuttavia ammessa la remissione in bonis, in presenza dei requisiti (vedi scheda Superbonus).

Per gli altri adempimenti formali (pagamento con bonifico, salvo le imprese, indicazione dati catastali in dichiarazione dei redditi, applicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile, ecc.) si rinvia alla scheda sulla detrazione per le spese di ristrutturazione

Quando

Spese effettuate dal 2021 fino al 2025 (principio di cassa, salvo per le imprese che applicano il principio di competenza, se in contabilità ordinaria).

Per le spese effettuate fino al 2023 la detrazione spettante è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per quelle sostenute dal 2024 è ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 4 bis c. 4 DL 39/2024 conv. in L. 67/2024). (per le spese 2022 e 203 la detrazione può essere decennale, vedi scheda Superbonus). Per le spese effettuate negli anni 2020-2024 (limitatamente a quelle di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, sia sui singoli edifici che sulle parti comuni, alle cui ultime vanno aggiunti anche quelli di manutenzione ordinaria) l'importo della detrazione (credito) può essere ceduto ai terzi o può essere richiesto ai fornitori lo sconto in fattura, secondo regole analoghe a quelle previste per il Superbonus (compreso il blocco introdotto dal 17 febbraio 2023).

La scelta va comunicata esclusivamente in via telematica all'AE (anche mediante intermediari che rilasciano il visto) attraverso il Modello «Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica» (Servizi Entratel > Servizi Per > Comunicare > Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus) entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Per le modalità dettagliate si veda la scheda sul Superbonus.

Sismabonus acquisti

Nell'ipotesi di opere di demolizione e ricostruzione di interi edifici (anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente), realizzate da imprese di costruzione e/o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori e comunque con atto stipulato entro il 31/12/2024, provvedono alla vendita degli immobili oggetto di intervento è stata prevista una detrazione d'imposta per l'acquirente. Le unità immobiliari oggetto di intervento devono essere ubicate in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

Occorre, inoltre, siano ultimati entro la predetta data i lavori strutturali che determinano la riduzione (asseverata) del rischio sismico dell'intero edificio. Spetta quindi anche se non sono completati i lavori di finitura, c.d. immobili allo stato grezzo, cat. F/3 (Ris. AE 8 marzo 2024 n. 14/E).

La detrazione, per le spese sostenute fino al 2023, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per quelle sostenute dal 2024 è ripartita in 10 quote annuali di pari importo (art. 4 bis c. 4 DL 39/2024 conv. in L. 67/2024) (in caso di sconto, ove possibile, la ripartizione resta in 5 quote annuali).

La detrazione, per spese effettuate fino al 31/12/2024, è prevista nella misura del:

  • 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno.

Per gli acquisti effettuati nel 2025 si applica l'aliquota ordinaria di detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione (abitazione principale 50%, immobili diversi 36%), fino ad un ammontare annuo complessivo non superiore a € 96.000.

L'intervento di ricostruzione può essere effettuato sia direttamente dall'impresa titolare del titolo abilitativo che da un'impresa esecutrice terza, a condizione che la prima abbia nell'oggetto sociale la previsione espressa dell'attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare (Risp. AE 14 luglio 2020 n. 213).