Bonus tessile, moda e accessori anche per i periodi d’imposta successivi25 Maggio 2022
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Premessa L'art. 48-bis c. 3 DL 34/2020 (così come modificato, da ultimo, dall'art. 10-sexies DL 21/2022) ha introdotto il credito d'imposta per le imprese che operano nel settore tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Per poter usufruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono avere subito un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino (ex art. 92 c. 1 TUIR) nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021 (oppure l'esercizio 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) rispetto alla media del valore delle rimanenze dei tre periodi d'imposta precedenti a quello per cui spetta il beneficio, calcolando entrambi i valori con gli stessi criteri civilistici. Il credito d'imposta teorico spetta nella misura pari al 30% di questa differenza. Viceversa, l'ammontare del bonus effettivamente fruibile sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione. Questa percentuale sarà determinata rapportando i fondi disponibili per l'anno 2022 (pari a € 250 milioni) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti nel periodo considerato. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti dovesse essere inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.
Certificazione Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
Soggetti interessati Il bonus è rivolto a tutte le imprese che operano nel settore tessile e della moda, in base agli specifici codici ATECO stabiliti dal Decreto 27 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare possono presentare domanda per il riconoscimento del credito d'imposta:
Ai fini dell'individuazione dell'attività svolta assume rilevanza il codice di attività economica comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9 (DM MISE 27 luglio 2021).
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate Per poter accedere al bonus è necessario comunicare all'Agenzia delle Entratel'incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino (il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, è stato approvato dal Provv. AE 11 ottobre 2021 n. 262282 e aggiornato il 6 maggio 2022. La nuova versione del modello si è resa necessaria a seguito dell'approvazione del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework con Provv. AE 27 aprile 2022 n. 143438. La nuova dichiarazione sostitutiva, a differenza della precedente, ha ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework ma non ha più un effetto “sostitutivo” dell'autodichiarazione generale. Inoltre, nel nuovo modello: 1) sono stati introdotti appositi campi per indicare l'importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all'art. 1 c. 13 DL 41/2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework; 2) sono stati adeguati i nuovi massimali applicabili di cui alla Sezione 3.1, pari a: - € 290.000 per il settore dell'agricoltura; - € 345.000 per il settore della pesca e acquacoltura; - € 2.300.000 per i settori diversi. Per quanto riguarda l'incremento delle rimanenze finali nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2021, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022 (termine così fissato dal provvedimento 28 ottobre 2021 n. 293378) direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3 c. 3 DPR 322/98 (ad esempio: dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.)., mediante i canali telematici AE. A seguito della presentazione della comunicazione, entro 5 giorni, è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. L'attribuzione dell'incentivo è prevista in misura proporzionale alle risorse disponibili e non secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande(c.d. click day). Sulla base delle risorse disponibili, l'Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili (per il periodo d'imposta 2020, la percentuale comunicata dall'Agenzia è stata pari a 64,3%). La percentuale viene resa nota con un successivo provvedimento entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione (i.e. entro il 20 giugno 2022).
Utilizzo in compensazione L'art. 48-bis c. 3 DL 34/2020 (come modificato dall'art. 10-sexies DL 21/2022 convertito) ha previsto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in compensazione (codice tributo 6953, istituito con Ris. AE n. 65/E/2021) nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione (e non più soltanto nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione). Pertanto:
Dal tenore letterale della modifica normativa, l'incentivo è utilizzabile in tutti i "periodi d'imposta successivi a quello di maturazione", quindi oltre il 31.12.2022. Si ricorda che, diversamente da quanto visto sopra, inizialmente, il bonus doveva essere utilizzato nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, il credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari"), avrebbe dovuto essere utilizzato entro la fine del periodo d'imposta successivo (e, quindi, per i soggetti "solari", entro la fine del 2021). Inoltre, la compensazione sarebbe potuta avvenire soltanto a partire dal 27.11.2021. Se l'ammontare del credito d'imposta fruibile è superiore a € 150.000, il credito è utilizzabile successivamente ai controlli antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011. Se non sussistono motivi ostativi l'Agenzia provvede a comunicare l'autorizzazione all'utilizzo del bonus.
Applicabilità dei limiti generali in materia di compensazione Anche in seguito alla novità normativa, rimangono comunque applicabili i limiti previsti dalle regole generali in materia di compensazione. In particolare, nel caso di specie operano:
Secondo quanto chiarito dalla Ris. Min. 3 aprile 2008 n. 9/DF, il limite si cumula con quello relativo alla compensazione nel modello F24 (l'ammontare massimo delle compensazioni può, quindi, arrivare a € 2.250.000,00 dal 2021 in avanti).
Applicabilità dei limiti comunitari L'incentivo in esame è soggetto al rispetto dei requisiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 finale successive modifiche. In particolare, in sede di comunicazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il richiedente deve affermare che l'ammontare del credito d'imposta in commento, di cui si intende beneficiare nell'ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”) unitamente agli altri aiuti di Stato ricevuti nell'ambito della medesima Sezione, non supera i limiti massimi consentiti dalla citata Sezione 3.1, e più precisamente: - € 290.000 per il settore dell'agricoltura, - € 345.000 per il settore della pesca e acquacoltura, - € 2.300.000 per i settori diversi. Nel caso in cui l'ammontare del credito d'imposta denominato anche “bonus moda” dovesse far superare i limiti citati, l'importo del minor credito spettante deve essere indicato compilando la casella presente nella terza pagina della comunicazione. Infine, si segnala che nella prima pagina del modello di comunicazione è stata indicata una nuova sezione denominata “Importi da riversare”, all'interno della quale occorre indicare:
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