Lorem Riviste

Reverse charge “interno”: il quadro della disciplina

18 Maggio 2022 |
Marco Peirolo
In deroga alla regola generale, in base alla quale il cedente/prestatore è il debitore dell'imposta, la normativa IVA prevede che, per specifiche operazioni effettuate nei confronti del cessionario/committente, soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato, è quest'ultimo il debitore della relativa imposta. Nel contributo analizziamo puntualmente le operazioni per cui si applica il reverse charge interno.
Reverse charge “esterno” e “interno”

Il reverse charge “esterno”, disciplinato dall'art. 17 c. 2 DPR 633/72, si applica, in via generale, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. È stato introdotto nella legislazione italiana per effetto della facoltà prevista dall'art. 194 Dir. 2006/112/CE.

Il reverse charge “interno”, invece, si applica esclusivamente alle operazioni elencate dalla norma, essenzialmente riconducibili all'art. 17 c. 5, 6 e 7 DPR 633/72 e all'art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72, per le quali è richiesto che il cessionario/committente sia un soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato (si veda la tabella seguente).

Operazione

Norma di riferimento

Cessioni di oro da investimento e di oro industriale;

Art. 17 c. 5 DPR 633/72;

Prestazioni di servizi rese dai subappaltatori edili;

Art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72;

Cessioni di fabbricati, abitativi e strumentali, per le quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA in sede di rogito;

Art. 17 c. 6 lett. a-bis) DPR 633/72;

Prestazioni di servizi di...

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