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Reverse charge “interno”: il quadro della disciplina

18 Maggio 2022 |
In deroga alla regola generale, in base alla quale il cedente/prestatore è il debitore dell'imposta, la normativa IVA prevede che, per specifiche operazioni effettuate nei confronti del cessionario/committente, soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato, è quest'ultimo il debitore della relativa imposta. Nel contributo analizziamo puntualmente le operazioni per cui si applica il reverse charge interno.
Reverse charge “esterno” e “interno”

Il reverse charge “esterno”, disciplinato dall'art. 17 c. 2 DPR 633/72, si applica, in via generale, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. È stato introdotto nella legislazione italiana per effetto della facoltà prevista dall'art. 194 Dir. 2006/112/CE.

Il reverse charge “interno”, invece, si applica esclusivamente alle operazioni elencate dalla norma, essenzialmente riconducibili all'art. 17 c. 5, 6 e 7 DPR 633/72 e all'art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72, per le quali è richiesto che il cessionario/committente sia un soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato (si veda la tabella seguente).

Operazione

Norma di riferimento

Cessioni di oro da investimento e di oro industriale;

Art. 17 c. 5 DPR 633/72;

Prestazioni di servizi rese dai subappaltatori edili;

Art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72;

Cessioni di fabbricati, abitativi e strumentali, per le quali il cedente ha optato per l'applicazione dell'IVA in sede di rogito;

Art. 17 c. 6 lett. a-bis) DPR 633/72;

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

Art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72;

Cessioni di telefoni cellulari;

Art. 17 c. 6 lett. b) DPR 633/72;

Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

Art. 17 c. 6 lett. c) DPR 633/72;

Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;

Art. 17 c. 6 lett. d-bis) DPR 633/72;

Trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

Art. 17 c. 6 lett. d-ter) DPR 633/72;

Cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori;

Art. 17 c. 6 lett. d-quater) DPR 633/72;

Cessioni di rottami e cascami, nonché di altri materiali di recupero;

Art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72:

Cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo;

Art. 74 c. 7 DPR 633/72.

Ulteriori operazioni soggette a reverse charge

L'art. 17 c. 7 DPR 633/72 attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

  • il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile e, in proposito, è previsto che le stesse devono essere incluse fra quelle elencate negli artt. 199 e 199-bis Dir. 2006/112/CE, disponendo che un analogo potere disciplinare è attribuito per le operazioni oggetto della procedura del meccanismo di reazione rapida di cui all'art. 199-ter Dir. 2006/112/CE;
  • il potere di individuare, con decreto di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17 c. 3 L. 400/88, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile, diverse da quelle di cui ai richiamati artt. 199, 199-bis e 199-ter Dir. 2006/112/CE, per le quali resta comunque necessario il rilascio di una misura speciale di deroga da parte degli organi comunitari.

Operazioni in scadenza al 30 giugno 2022 per l'applicazione del reverse charge

L'art. 17 c. 8 DPR 633/72, in conformità all'art. 199-bis Dir. 2006/112/CE, prevede la scadenza del 30 giugno 2022 per l'applicazione dell'inversione contabile alle operazioni di cui all'art. 17 c. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) DPR 633/72, riguardanti, nell'ordine:

  • le cessioni di telefoni cellulari;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore”.

Operazioni per le quali la Commissione Europea non ha autorizzato il reverse charge

La Commissione europea non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'autorizzazione relativa all'applicazione del reverse charge per le operazioni previste:

  • dall'art. 17 c. 6 lett. a-quater) DPR 633/72, relativo alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi dell'art. 34 c. 1 lett. b), c) ed e) D.Lgs. 163/2006, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura in regime di “split payment”, di cui all'art. 17-ter DPR 633/72 (si veda la Com. Commissione Europea 21 giugno 2018 n. 484);
  • dall'art. 17 c. 6 lett. a-quinquies) DPR 633/72, relativo alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lett. da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti d'appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Il reverse charge non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche amministrazioni e altri enti e società e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del D.Lgs. 276/2003 (si veda la Com. Commissione Europea 22 giugno 2020 n. 243).

Modalità di applicazione dell'IVA

Come previsto dall'art. 17 c. 5 DPR 633/72, la fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta e con l'annotazione “inversione contabile” e l'eventuale indicazione della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento, oppure anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, deve essere annotato nel registro degli acquisti nel rispetto dei termini previsti dall'art. 25 DPR 633/72, vale a dire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Per quanto riguarda l'obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni in reverse charge “interno”, l'invio al Sistema di Interscambio è tuttora facoltativo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Circ. AE 17 giugno 2019 n. 14/E).

Per le fatture trasmesse per mezzo del Sistema di Interscambio, il campo “TipoDocumento” deve essere compilato con i codici indicati nella tabella che segue.

Codice

Operazione

N6.1

Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero;

N6.2

Inversione contabile – Cessione di oro e argento ai sensi della L. 7/2000, nonché di oreficeria usata ad OPO;

N6.3

Inversione contabile – Subappalti nel settore edile;

N6.4

Inversione contabile – Cessione di fabbricati;

N6.5

Inversione contabile – Cessione di telefoni cellulari;

N6.6

Inversione contabile – Cessione di prodotti elettronici;

N6.7

Inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi;

N6.8

Inversione contabile – Operazioni settore energetico;

N6.9

Inversione contabile – Altri casi.



Rimborsi IVA per le operazioni soggette a reverse charge

Come si evince dall'art. 30 c. 3 lett. a) DPR 633/72, ai fini del presupposto del rimborso dell'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione IVA annuale, basato sulla differenza di aliquote media delle operazioni attive e passive, le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate mediante il meccanismo del reverse charge sono considerate operazioni ad “aliquota zero”, al pari delle operazioni soggette al regime dello “split payment”, di cui all'art. 17-ter DPR 633/72. Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 38-bis c. 2 DPR 633/72, le operazioni soggette ad inversione contabile si considerano operazioni ad “aliquota zero” anche ai fini del medesimo presupposto richiesto per ottenere il rimborso infrannuale.

Ai sensi dell'art. 38-bis c. 10 DPR 633/72, è possibile ottenere l'esecuzione dei rimborsi IVA in via prioritaria, sulla base dell'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate. Al momento della richiesta di rimborso devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

  • esercizio dell'attività da almeno tre anni;
  • eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore a € 10.000 in caso di rimborso annuale e a € 3.000 in caso di rimborso trimestrale;
  • eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso.

Tra i soggetti ammessi al rimborso prioritario, rientranti tra le categorie individuate dai DM MEF emanati ai sensi dell'art. 38-bis c. 10 DPR 633/72, sono compresi, ai fini che qui interessano:

  • i subappaltatori edili, identificati da un codice attività ATECO 2007 della sezione “F” (art. 17 c. 6 lett. a) DPR 633/72);
  • i soggetti che he effettuano prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (art. 17 c. 6 lett. a-ter) DPR 633/72);
  • i soggetti che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
  • i produttori di zinco, piombo, stagno, alluminio (e relativi semilavorati).

Regime sanzionatorio per l'omessa o errata applicazione del reverse charge

L'art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/97 dispone che, se il cessionario/committente non effettua l'inversione contabile, è applicabile la sanzione amministrativa fissa da € 500 a € 20.000. Qualora, però, l'operazione non risulti nemmeno dalla contabilità tenuta ai sensi del DPR 600/73, la sanzione è elevata ad una misura compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000.

Anche l'irregolare applicazione dell'IVA con il sistema del reverse charge o con il regime ordinario è appositamente sanzionata.

In particolare, nel caso in cui l'operazione sia stata erroneamente assoggettata a reverse charge dal cessionario/committente, l'art. 6 c. 9-bis.2 D.Lgs. 471/97 prevede che, salva l'ipotesi di frode, il cedente/prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra € 250 e € 10.000. A sua volta, il cessionario/committente risponde solidalmente della sanzione applicabile per la violazione e conserva il diritto alla detrazione dell'imposta.

Specularmente, nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata erroneamente addebitata dal cedente/prestatore, l'art. 6 c. 9-bis.1 D.Lgs. 471/97 prevede che, salva l'ipotesi di frode, il cessionario o committente, fermo restando il diritto alla detrazione, non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra € 250 e € 10.000, al cui pagamento è solidalmente responsabile il cedente/prestatore.