Dottrina / Riviste
Reverse charge “interno”: il quadro della disciplina18 Maggio 2022
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Reverse charge “esterno” e “interno”
Il reverse charge “esterno”, disciplinato dall'art. 17 c. 2 DPR 633/72, si applica, in via generale, alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. È stato introdotto nella legislazione italiana per effetto della facoltà prevista dall'art. 194 Dir. 2006/112/CE. Il reverse charge “interno”, invece, si applica esclusivamente alle operazioni elencate dalla norma, essenzialmente riconducibili all'art. 17 c. 5, 6 e 7 DPR 633/72 e all'art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72, per le quali è richiesto che il cessionario/committente sia un soggetto passivo IVA nel territorio dello Stato (si veda la tabella seguente).
Ulteriori operazioni soggette a reverse charge
L'art. 17 c. 7 DPR 633/72 attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Operazioni in scadenza al 30 giugno 2022 per l'applicazione del reverse charge
L'art. 17 c. 8 DPR 633/72, in conformità all'art. 199-bis Dir. 2006/112/CE, prevede la scadenza del 30 giugno 2022 per l'applicazione dell'inversione contabile alle operazioni di cui all'art. 17 c. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) DPR 633/72, riguardanti, nell'ordine:
Operazioni per le quali la Commissione Europea non ha autorizzato il reverse charge
La Commissione europea non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'autorizzazione relativa all'applicazione del reverse charge per le operazioni previste:
Modalità di applicazione dell'IVA
Come previsto dall'art. 17 c. 5 DPR 633/72, la fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta e con l'annotazione “inversione contabile” e l'eventuale indicazione della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento, oppure anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, deve essere annotato nel registro degli acquisti nel rispetto dei termini previsti dall'art. 25 DPR 633/72, vale a dire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Per quanto riguarda l'obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni in reverse charge “interno”, l'invio al Sistema di Interscambio è tuttora facoltativo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Circ. AE 17 giugno 2019 n. 14/E). Per le fatture trasmesse per mezzo del Sistema di Interscambio, il campo “TipoDocumento” deve essere compilato con i codici indicati nella tabella che segue.
Rimborsi IVA per le operazioni soggette a reverse charge
Come si evince dall'art. 30 c. 3 lett. a) DPR 633/72, ai fini del presupposto del rimborso dell'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione IVA annuale, basato sulla differenza di aliquote media delle operazioni attive e passive, le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate mediante il meccanismo del reverse charge sono considerate operazioni ad “aliquota zero”, al pari delle operazioni soggette al regime dello “split payment”, di cui all'art. 17-ter DPR 633/72. Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 38-bis c. 2 DPR 633/72, le operazioni soggette ad inversione contabile si considerano operazioni ad “aliquota zero” anche ai fini del medesimo presupposto richiesto per ottenere il rimborso infrannuale. Ai sensi dell'art. 38-bis c. 10 DPR 633/72, è possibile ottenere l'esecuzione dei rimborsi IVA in via prioritaria, sulla base dell'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate. Al momento della richiesta di rimborso devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:
Tra i soggetti ammessi al rimborso prioritario, rientranti tra le categorie individuate dai DM MEF emanati ai sensi dell'art. 38-bis c. 10 DPR 633/72, sono compresi, ai fini che qui interessano:
Regime sanzionatorio per l'omessa o errata applicazione del reverse charge
L'art. 6 c. 9-bis D.Lgs. 471/97 dispone che, se il cessionario/committente non effettua l'inversione contabile, è applicabile la sanzione amministrativa fissa da € 500 a € 20.000. Qualora, però, l'operazione non risulti nemmeno dalla contabilità tenuta ai sensi del DPR 600/73, la sanzione è elevata ad una misura compresa tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000. Anche l'irregolare applicazione dell'IVA con il sistema del reverse charge o con il regime ordinario è appositamente sanzionata. In particolare, nel caso in cui l'operazione sia stata erroneamente assoggettata a reverse charge dal cessionario/committente, l'art. 6 c. 9-bis.2 D.Lgs. 471/97 prevede che, salva l'ipotesi di frode, il cedente/prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra € 250 e € 10.000. A sua volta, il cessionario/committente risponde solidalmente della sanzione applicabile per la violazione e conserva il diritto alla detrazione dell'imposta. Specularmente, nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata erroneamente addebitata dal cedente/prestatore, l'art. 6 c. 9-bis.1 D.Lgs. 471/97 prevede che, salva l'ipotesi di frode, il cessionario o committente, fermo restando il diritto alla detrazione, non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra € 250 e € 10.000, al cui pagamento è solidalmente responsabile il cedente/prestatore. |