Dottrina / Riviste

L'OIC spiega gli effetti contabili della revoca della rivalutazione: il caso del marchio

16 Maggio 2022 |
Oltre all'ammortamento in 50 anni, le opzioni praticabili sono tre: dedurre fiscalmente il maggior valore in almeno 18 anni; revocare l'applicazione della disciplina fiscale; revocare non solo fiscalmente, ma anche dal bilancio, gli effetti della rivalutazione. Quali sono le scritture contabili? Quale l'informativa necessaria in nota integrativa?
Sommario
Introduzione

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato lo scorso 4 maggio 2022 la versione definitiva del documento interpretativo n. 10 avente ad oggetto gli effetti contabili delle norme introdotte dall'art. 1 c. 622, 623, 624 e 624 bis L. 234/2021 (di seguito anche “legge di bilancio 2022”), ossia delle disposizioni attraverso le quali il legislatore ha modificato la legge di rivalutazione 2020 disciplinata dall'art. 110 DL 104/2020. Nello specifico, prevedendo con effetto retroattivo un regime fortemente penalizzante per le rivalutazioni aventi ad oggetto i marchi, e per i riallineamenti dei marchi e dell'avviamento.

Vale la pena, a tal riguardo, ricordare come nel bilancio 2020 per le imprese OIC adopter sia stato possibile rivalutare i beni di impresa, tra i quali i marchi, e riallineare i valori fiscalmente non riconosciuti, ivi compresi quelli degli avviamenti e dei marchi, attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 3%.

La legge di bilancio 2022 ha tuttavia modificato tale disciplina prevedendo ora per le attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 TUIR sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo...

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