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Il transfer pricing si applica anche in caso di “consolidato fiscale mondiale”

13 Maggio 2022 |
La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di prezzi di trasferimento nel particolare contesto dei gruppi in cui trovi applicazione l'istituto del “consolidato fiscale mondiale”. Come per altri casi, affrontati in passato dai giudici di legittimità, la contestazione sollevata dall'AE è relativa all'applicazione della normativa transfer pricing ai finanziamenti concessi a società controllate estere (Cass. 2 maggio 2022 n. 13718).
Sommario
Premessa

La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di prezzi di trasferimento nel particolare contesto dei gruppi in cui trovi applicazione l'istituto del “consolidato fiscale mondiale” (Cass. 2 maggio 2022 n. 13718).

Come per altri casi, pure affrontati in passato dai giudici di legittimità, la contestazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate è relativa all'applicazione della normativa sul transfer pricing ai finanziamenti concessi a società controllate estere.

La Corte di Cassazione ha concluso la sua analisi affermando che le discipline sui prezzi di trasferimento e sul “consolidato fiscale mondiale” sono distinte e autonome, sicché vanno applicate separatamente.

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