Licenziamento disciplinare e violazione della procedura: quali conseguenze?12 Maggio 2022
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L'art. 7 L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) regola la procedura disciplinare che il datore di lavoro deve adottare in caso di presunta violazione del lavoratore del codice disciplinare, o di norme comportamentali definite dal CCNL o dal codice etico aziendale. La disciplina prevista dallo Statuto garantisce il corretto esercizio delle prerogative di entrambe le parti del rapporto di lavoro, e più specificatamente:
Da tempo, la giurisprudenza dominante considera il licenziamento per giusta causa avente natura disciplinare alla stregua di quello per giustificato motivo soggettivo, cosicché la disciplina di cui all'art. 7 L. 300/70 trova applicazione in entrambe i casi. Di conseguenza, il datore di lavoro che intende procedere al licenziamento del lavoratore per giustificato motivo soggettivo, deve obbligatoriamente esperire la procedura disciplinare prevista dall'art. 7 L. 300/70 anche in caso di aziende aventi un numero di dipendenti inferiore a 15 e per le quali non trova applicazione la disciplina delle tutele di cui all'art. 18 L. 300/70 (ad eccezione del licenziamento ritorsivo o discriminatorio). Dopo la conclusione delle indagini volte ad accertare la presunta violazione da parte del dipendente, il datore deve contestare gli eventuali addebiti, rispettando i requisiti di speditezza e specificità. Entro 5 giorni, il lavoratore deve rendere le sue giustificazioni anche tramite audizione personale, posto che, ai sensi dell'art. 18, c. 5, L. 300/70, “i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa”. Il mancato esperimento di tale procedura, o una violazione in termini procedurali della stessa, comporta però differenti conseguenze:
Come evidenziato dalla Cassazione, “la violazione dell'obbligo del datore di sentire preventivamente il lavoratore a sua discolpa, quale presupposto dell'eventuale provvedimento di recesso, integra una violazione della procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e rende operativa la tutela prevista dal successivo art. 18 co.6 quale modificato della L. 92 del 2012" (Cass. 7 marzo 2022 n. 7392; Cass. 7 dicembre 2016 n. 25189).
Nel caso di specie, la lavoratrice aveva rassegnato le sue giustificazioni entro il termine dei 5 giorni previsti dalla normativa di riferimento ma pervenute al datore ben oltre tale termine. Il ritardo delle sue giustificazioni ha configurato lesione del diritto di difesa e del contraddittorio alla pari della mancata audizione personale del lavoratore laddove richiesta, e pertanto da configurarsi come violazione della procedura ai sensi dell'art. 7 L. 300/70. Alla luce di quanto sopra il datore che intenda irrogare un provvedimento espulsivo per giusta causa, o giustificato motivo soggettivo, deve:
Diversamente, il lavoratore che volesse contestare la legittimità del licenziamento, o quella della procedura di cui all'art. 7 L. 300/70 deve a sua volta dimostrare in fase istruttoria che:
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