L'estinzione non impedisce l'azione nei confronti degli ex soci anche in assenza di riparto11 Maggio 2022
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Massima A seguito dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori in capo alla stessa non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti. Il principio mira ad evitare l'ingiusto sacrificio del diritto dei creditori sociali riconoscendo ai soci la qualifica di successori della società, in seguito ad un evento estintivo equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. In base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore che agisce in giudizio l'onere della prova della distribuzione dell'attivo e della riscossione di quote dello stesso da parte dei soci nei cui confronti agisce, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato. ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |