Ruolo e responsabilità del preposto nell’organigramma della sicurezza sui luoghi di lavoro04 Maggio 2022
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Il caso La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva un preposto dal reato di delitto colposo, lesioni personali colpose (artt. 113, 590, c. 1, 2 e 3, 583, c. 2, n. 3, c.p.), contestato in cooperazione con altro coimputato assolto con la sentenza di primo grado. L'originaria imputazione consisteva nell'aver cagionato, in qualità di preposto di fatto alla sicurezza di un'impresa (art. 299 D.Lgs. 81/2008, in relazione all'art. 2, c. 1 lett. b), d) ed e), D.Lgs. 81/2008), lesioni nei confronti di un lavoratore per colpa generica e per l'omessa predisposizione di adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare il rischio durante lo svolgimento di lavori di casseratura. Il giudice di prime cure aveva ritenuto che il preposto (art. 123 D.Lgs. 81/2008), all'interno dei cantieri temporanei o mobili, doveva sorvegliare il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali e che l'obbligo di vigilare sulle attività di armo e disarmo dei casseri si estendeva ad ogni fase della lavorazione, compreso l'ancoraggio delle pareti con le barre filettate, e non poteva essere circoscritto alla sola posa in opera del cassero. La Corte di Appello, invece, aveva accertato che, nel corso dell'istruttoria di primo grado non era stato chiarito se al momento dell'impatto il lavoratore infortunato si fosse mosso ovvero se avesse avvicinato di proposito l'occhio al foro dal quale sarebbe uscita la barra che lo aveva colpito. L'incertezza sull'esatto andamento dei momenti antecedenti l'incidente non consentiva di ipotizzare profili di colpa riconducibili all'imputato (preposto), da porre in nesso causale con le lesioni refertate. Anche a voler ritenere il comportamento della parte offesa né improvviso, né anomalo, il preposto era comunque impossibilitato ad evitare l'incidente, anche mediante una sorveglianza continua, condotta da ritenere inesigibile in relazione alle necessità della lavorazione e alle modalità operative concrete. Contro la sentenza di assoluzione del preposto proponeva ricorso per Cassazione la parte civile, evidenziando la mancata predisposizione di modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, che gli consentissero di operare in modo da evitare rischi per la propria incolumità, e l'omesso assolvimento dei compiti assegnatigli di formazione ed informazione dei lavoratori. La decisione della Cassazione La corte di Cassazione (Cass. pen. 1° marzo 2022 n. 7092) ha ritenuto fondato il ricorso della parte civile partendo da un assunto incontestabile, che il preposto, la cui posizione è assimilabile a quella del capo cantiere, è un soggetto che, in ragione delle competenze professionali e, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Inoltre, è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori e risponde degli infortuni loro occorsi a causa della violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi (Cass. pen. 19 giugno 2014 n. 12251). In aggiunta, sovrintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, verifica il rispetto delle normative antinfortunistiche, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione, sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Cass. pen. 10 gennaio 2013 n. 9491, fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del capo-cantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito l'uso di un escavatore ribaltatosi per l'elevata pendenza dei luoghi; Cass. pen. 3 novembre 2011 n. 46849). La Cassazione ha evidenziato che (art. 299 D.Lgs. 81/2008) la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati; l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni effettivamente esercitate e sui poteri di cui si dispone, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. Difatti, in materia di infortuni sul lavoro, assume la posizione di garante, in virtù del principio di effettività, colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. In tale contesto, la previsione normativa (art. 299 D.Lgs. 81/2008) ha natura ricognitiva dell'esposto principio, in applicazione del quale, pertanto, l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, in tal modo prevalenti rispetto alla carica attribuita al soggetto in parola. Il preposto assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem; deve non solo organizzare lo svolgimento del lavoro, al fine di consentire agli addetti di operare in sicurezza, stabilendo le direttive da seguire, ma deve anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei medesimi, in modo da evitare la superficiale tentazione di trascurarle. Per completezza espositiva è il caso di evidenziare che la legge di conversione del Decreto Fiscale (DL 146/2021 conv. in L. 215/2021) ha profondamente riformato il TU Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), in particolare riguardo a:
A seguito della predetta riforma, la figura del preposto acquisisce maggior rilievo dal punto di vista gestionale, ed in particolare:
In regime di appalto o somministrazione (art. 26, c. 8 bis, D.Lgs. 81/2008), i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. |