Dottrina / Riviste

Investimenti sostenibili 4.0. Il punto sul regime di aiuto

27 Aprile 2022 |
Maurizio Maraglino Misciagna
Il MISE ha reso pubbliche le modalità e i termini di presentazione delle domande di ammissione alla misura sugli investimenti ammissibili 4.0 che potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 18 maggio 2022. Ampia disamina della misura di sostegno (DD MISE 12 aprile 2022).
Quadro introduttivo

Investimenti sostenibili 4.0 è un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili. È stato concepito dal Governo italiano in raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, con l'obiettivo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, al fine di superare la contrazione indotta dall'emergenza Covid-19 e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico. La misura dispone della concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da micro, piccole e medie imprese conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea e per quelli volti, in particolare, a:

  • favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
  • migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa.

La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è pari a € 677.875.519,57, di cui:

  • € 250.207.123,57 per le Regioni del Centro – Nord a valere sulle risorse dell'iniziativa “REACT – EU” destinate all'Asse prioritario VI del Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020, come modificato da ultimo con la decisione di esecuzione C(2021) 5865 finale, del 3 agosto 2021;
  • € 427.668.396,00 per le Regioni del Mezzogiorno.

Il decreto direttoriale (DD MISE 12 aprile 2022) prevede che una quota pari al 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Il quadro di riferimento del decreto ministeriale del 10 febbraio 2022

Ad introdurre la misura di Investimenti sostenibili 4.0 è il decreto ministeriale 10 febbraio 2022 che va ad affiancare il nuovo regime di aiuti agli interventi del bando “Macchinari Innovativi” introdotti dai decreti ministeriali del 9 marzo 2018 e del 30 ottobre 2019 e rispetto ai quali immette significativi elementi di novità. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022 e stende l'istituzione di un regime di aiuto per investimenti innovativi e sostenibili proposti sull'intero territorio nazionale da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica.

L'intervento agevolativo è definito nell'ambito della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final («Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19») e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, della Sezione 3.13 (“Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile”), ai sensi e nei limiti della quale sono concessi gli aiuti.

Il contenuto del decreto direttoriale del 12 aprile 2022

Il decreto direttoriale del 12 aprile 2022 stabilisce i termini e modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento conformi ai principi di tutela ambientale e a elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea e per quelli destinati a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare oppure a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa. In merito ai termini e modalità di presentazione delle domande, il decreto direttoriale a disposto che:

  • a partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022 è possibile, attraverso la procedura informatica raggiungibile sul sito del Gestore, procedere alla compilazione della domanda;
  • dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022 le domande compilate potranno essere inviate.

Le domande di agevolazione devono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica messa a disposizione sul sito internet di Invitalia.

L'art.3 del decreto prevede il coinvolgimento di un revisore legale per attestare i dati contabili. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia dotata di un collegio sindacale o di un revisore, basta sottoscrivere la domanda dal legale rappresentante con la controfirma del presidente del collegio sindacale o del revisore unico. Nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, la sottoscrizione avviene tramite un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, o in quello dei consulenti del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Attraverso la procedura informatica presente nella sezione “Investimenti sostenibili 4.0” del sito web di Invitalia le imprese beneficiarie potranno immettere le informazioni e i dati per la compilazione della domanda e caricare i relativi allegati. L'accesso alla procedura informatica avviene esclusivamente a mezzo Spid, con Carta nazionale dei servizi o con la Carta di identità elettronica del rappresentante legale, o di un soggetto con delega alla presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Chi sono i beneficiari, quali sono le spese ammissibili e in cosa consiste il finanziamento

La misura punta a erogare agevolazioni a sostegno di programmi d'investimento che rispettino cinque prerequisiti essenziali:

  • utilizzare tecnologie abilitanti relative al piano Transizione 4.0;
  • ampliare la capacità di diversificazione della produzione per ottenere nuovi prodotti mai fabbricati, modificare il processo di produzione di un'unità produttiva esistente o costituire una nuova unità produttiva;
  • essere avviati dopo la presentazione della domanda;
  • essere ultimati non oltre i 12 mesi successivi alla data del provvedimento di concessione degli incentivi;
  • essere realizzati in un'unità produttiva localizzata sul territorio nazionale.

L'art. 4 del decreto prevede il rispetto di determinate soglie relative alle spese ammissibili. Nello specifico per i programmi d'investimento attuati in Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna le spese ammissibili non devono essere inferiori a € 500mila e non devono superare i 3 milioni o comunque l'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato. Per i programmi attuati in Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto le spese ammissibili non devono essere inferiori al milione e superiori a € 3 milioni e comunque all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato. Beneficiarie sono tutte le micro, piccole e medie imprese attive nel settore manifatturiero a eccezione di quelle attive nella siderurgia, nell'estrazione del carbone, nella costruzione navale, nella fabbricazione delle fibre sintetiche, nei trasporti e nelle relative infrastrutture, nella produzione e distribuzione di energia e nelle relative infrastrutture. Restano esclusi anche quei programmi d'investimento che non consentono di rispettare il principio “Do no significant harm” (“non arrecare un danno significativo”) in relazione agli obiettivi ambientali europei. In riferimento alle spese ammissibili, si parla di quelle “strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d'investimento”, come spiegato dal Mise in una nota ufficiale.

E in particolare connesse all'acquisto di “nuove immobilizzazioni materiali e immateriali” relative a quattro ambiti: macchinari, impianti e attrezzature; opere murarie; programmi informatici e licenze connessi all'utilizzo di macchinari, impianti e attrezzature; e l'ottenimento di certificazioni ambientali. Il decreto direttoriale dispone inoltre che per i progetti che puntano sulla sostenibilità energetica, rientrano nel novero delle spese ammissibili anche quelle relative ai servizi di consulenza per la diagnosi energetica.

I criteri di valutazione del programma di investimento

La valutazione del programma di investimento viene valutata positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella presente nell'allegato 2;
  • il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 35 punti.

(Tabella Allegato 2- Criteri di valutazione- art.5)

Criteri di valutazione

Elementi di valutazione

Indicatori

Condizione

Punteggio [1]

Punteggio Max del criterio

Soglia minima

1

Caratteristiche del soggetto proponente

A - Copertura finanziaria delle immobilizzazioni

A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni

A ≤ 0

0

40

15

0 < A < 1,2

(A *10) / 1,2

A ≥ 1,2

10

B - Copertura degli oneri finanziari

B = margine operativo lordo/oneri finanziari lordi

B ≤ 2

0

2 < B < 10

B

B ≥ 10

10

C - Indipendenza finanziaria

C = mezzi propri / totale del passivo

C ≤ 0

0

0 < C < 0,25

(C*10) / 0,25

C ≥ 0,25

10

D - Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato

D = margine operativo lordo (mol) / fatturato

D ≤ 0

0

D ≤ 0

(D*10) / 0,08

D ≥ 0,08

10

2

Qualità della proposta

E - Qualità della proposta progettuale

E = calcolato sulla base del rapporto tra l'importo degli investimenti ammessi e l'importo complessivo degli investimenti proposti

E = 0

0

20

10

0 < E < 1

E * 20

E = 1

20

F - Fattibilità tecnica

F = rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi

F < 0,67

0

10

4

0,67 < F < 1

(F - 0,67)*10 / 0,33

F = 1

10

G - sostenibilità economica dell'investimento

G = rapporto dato dal margine operativo lordo e gli investimenti ammessi

G ≤ 0

0

10

0 < G < 0,25

(G * 10) / 0,25

G ≥ 0,25

10

3

Sostenibilità ambientale del programma di investimento

H - programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare

H - programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare

6

20

n.a.

0

I - programma volto al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa

I - programma volto al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, riducendone il fabbisogno energetico rispetto ai consumi medi pregressi di energia primaria, determinato come capacità del programma di determinare un “risparmio energetico”, attraverso l'adozione di una o più delle misure di cui all'allegato 3, non inferiore al 10%

6

No

0

L - contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea

L - contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea, comprovato da perizia giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale, inteso come capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici “mitigazione dei cambiamenti climatici” e “adattamento ai cambiamenti climatici” individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852

5

No

0

M - adesione, alla data di presentazione della domanda, a un sistema di gestione ambientale

M - adesione, alla data di presentazione della domanda, a un sistema di gestione ambientale

3

No

0

Soglia minima complessiva

35

[1] Per le imprese dotate del rating di legalità il punteggio complessivo è aumentato di 3 punti.

In conclusione

La misura “Investimenti sostenibili 4.0” non è un click-day, in considerazione del fatto che le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Pertanto le richieste presentate nello stesso giorno sono considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione. Nell'ipotesi di esaurimento delle risorse durante la giornata, le domande saranno disposte in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito. I criteri di riferimento applicati alla graduatoria di merito riguardano le caratteristiche del soggetto proponente quali la copertura finanziaria delle immobilizzazioni, la copertura degli oneri finanziari, l'indipendenza finanziaria e l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato. In tema di sostenibilità ambientale del programma di investimento saranno invece valutate le caratteristiche riguardanti l'economia circolare, la sostenibilità energetica dell'impresa, gli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea. A parità di punteggio attribuito ai programmi di investimento, saranno favoriti i programmi con il costo inferiore. In ultimo l'art. 5 del decreto direttoriale prevede che alle imprese in possesso del rating di legalità viene attribuito un punteggio aggiuntivo (3 punti) che, però, non vale ai fini della graduatoria, ma solo in relazione al raggiungimento della soglia minima di punteggio. La domanda dovrà essere accompagnata da un piano d'investimento recante indicazioni più specifiche sui contenuti del programma. Nel caso di programmi con un particolare contenuto di sostenibilità ambientale e per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dalla Ue, sono necessarie specifiche perizie giurate rilasciate da tecnici abilitati.