Dottrina / Riviste

Reverse charge “esterno”: la disciplina in sintesi

13 Aprile 2022 |
In deroga alle regole generali, la normativa IVA prevede che, per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da un cedente/prestatore non residente verso un cessionario/committente residente, sia quest'ultimo il debitore della relativa imposta. La stessa viene assolta con la procedura di integrazione o auto fatturazione, a seconda che la controparte non residente sia stabilita in altro Stato UE o in uno Stato extra-UE.
Sommario
A quali condizioni si applica il reverse charge “esterno”?

L'art. 17 c. 2 DPR 633/72 prevede, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 18/2010, che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari/committenti.

Tale norma amplia l'ambito applicativo del reverse charge obbligatorio, vale a dire delle ipotesi in cui – in deroga ai criteri generali previsti dall'art. 17 c. 1 DPR 633/72 – il debitore dell'imposta non è, come di regola avviene, il cedente/prestatore, bensì il cessionario/committente.

A partire dal 1° gennaio 2010, l'IVA relativa a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell'imposta in Italia, rese da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, deve sempre essere assolta dal cessionario/committente, quando quest'ultimo sia un soggetto passivo stabilito in Italia che agisce in quanto tale, cioè nell'esercizio d'impresa, arte o professione, mediante l'applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente/prestat...

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