Dottrina / Schede d'autore

Residenza persone fisiche e AIRE

17 Marzo 2025 |
Raffaella Bonino

Dal 1° gennaio 2024 la residenza fiscale delle persone fisiche è ancorata alla sussistenza di uno dei requisiti espressamente disciplinati dal TUIR, cioè la residenza, il domicilio nel territorio dello Stato, la presenza fisica in Italia e l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente (salvo prova contraria). Nell'ambito dell'attuazione della legge delega di riforma fiscale, l'art. 1 D.Lgs. 209/2023, ha riformulato l'art. 2 c. 2 TUIR introducendo una nuova definizione di domicilio (distinta da quella civilistica), un nuovo criterio alternativo basato sulla presenza nel territorio dello Stato e la valenza di presunzione relativa al dato formale dell'iscrizione anagrafica. L'accertamento della residenza fiscale delle persone fisiche presuppone un riscontro fattuale da eseguirsi caso per caso. Per la complessità delle valutazioni sottese all'interpretazione di tale locuzione, la determinazione della residenza delle persone fisiche non può formare oggetto dell'istanza di interpello di cui all'art. 11 L. 212/2000 (Circ. AE 1° aprile 2016 n. 9/Ee Circ. AE 4 novembre 2024 n. 20/E). 

Sommario

Inquadramento

L'art. 2 c. 1 DPR 917/86 dispone che “Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”. Per i residenti, il successivo art. 3 c. 1 prevede la tassazione dei redditi ovunque prodotti (cd. “worldwide taxation income principle”). Tale principio è fondato su un criterio di collegamento soggettivo tra fatto generatore del reddito ed ordinamento giuridico, costituito dal possesso della residenza fiscale.

L'art. 2 DPR 917/86:

- definisce il concetto di residenza fiscale (art. 2 c. 2 DPR 917/86), che sussiste se ricorre alternativamente una delle seguenti condizioni: la residenza civilistica, il domicilio, la presenza fisica nel territorio dello Stato o, salvo prova contraria, la residenza anagrafica;

- prevede una specifica ipotesi di presunzione di residenza fiscale in Italia, che opera nel caso in cui il cittadino italiano si sia trasferito in un Paese a fiscalità privilegiata (art. 2 c. 2-bis DPR 917/86).

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