Residenza persone fisiche e AIRE17 Marzo 2025
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Inquadramento L'art. 2 c. 1 DPR 917/86 dispone che “Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”. Per i residenti, il successivo art. 3 c. 1 prevede la tassazione dei redditi ovunque prodotti (cd. “worldwide taxation income principle”). Tale principio è fondato su un criterio di collegamento soggettivo tra fatto generatore del reddito ed ordinamento giuridico, costituito dal possesso della residenza fiscale. L'art. 2 DPR 917/86: - definisce il concetto di residenza fiscale (art. 2 c. 2 DPR 917/86), che sussiste se ricorre alternativamente una delle seguenti condizioni: la residenza civilistica, il domicilio, la presenza fisica nel territorio dello Stato o, salvo prova contraria, la residenza anagrafica; - prevede una specifica ipotesi di presunzione di residenza fiscale in Italia, che opera nel caso in cui il cittadino italiano si sia trasferito in un Paese a fiscalità privilegiata (art. 2 c. 2-bis DPR 917/86). L'incremento dell'utilizzo di forme di lavoro cd. “agile”, ossia caratterizzate da prestazioni rese in modalità virtuale, ovvero da remoto, senza che sia necessaria la presenza fisica nei locali messi a disposi... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |