Bonus edili: i costi massimi specifici e ammissibili24 Marzo 2022
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Ambito di applicazione Le disposizioni introdotte dal Decreto in esame, si applicano alla tipologia di beni individuata dall'allegato A allo stesso, per la realizzazione degli interventi elencati all'art. 121 c. 2 DL 34/2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione, sia di esercizio dell'opzione, ai sensi dell'art. 121 c. 1 del medesimo decreto. A tal proposito, per completezza, occorre ricordare che gli interventi di cui al sopra citato art. 121 c. 2 riguardano: - il recupero del patrimonio edilizio; - l'efficienza energetica; - adozione di misure antisismiche; - recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna; - installazione di impianti fotovoltaici; - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Le disposizioni contenute nel Decreto del MiTE in esame, inoltre, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto prevista il 15 aprile 2022. Contenuto riservato agli abbonati. |