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Bonus edili: i costi massimi specifici e ammissibili

24 Marzo 2022 |
Pubblicato in GU il decreto MiTE che definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese. Tali prezziari sono applicabili nell'ambito di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, nonché all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Guida alla novità (DM 14 febbraio 2022).
Sommario
Ambito di applicazione

Le disposizioni introdotte dal Decreto in esame, si applicano alla tipologia di beni individuata dall'allegato A allo stesso, per la realizzazione degli interventi elencati all'art. 121 c. 2 DL 34/2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione, sia di esercizio dell'opzione, ai sensi dell'art. 121 c. 1 del medesimo decreto.

A tal proposito, per completezza, occorre ricordare che gli interventi di cui al sopra citato art. 121 c. 2 riguardano:

- il recupero del patrimonio edilizio;

- l'efficienza energetica;

- adozione di misure antisismiche;

- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;

- installazione di impianti fotovoltaici;

- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Le disposizioni contenute nel Decreto del MiTE in esame, inoltre, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto prevista il 15 aprile 2022.

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