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Credito IVA trimestrale: compensazione e rimborso

15 Ottobre 2024 |

Il credito IVA emergente dalla liquidazione periodica può essere richiesto a rimborso, oppure utilizzato in compensazione orizzontale tramite Mod. F24. A tal fine, il contribuente deve soddisfare nel trimestre di riferimento uno dei requisiti previsti dalla disciplina che regola il rimborso sull'eccedenza dell'IVA nonché adempiere a specifici obblighi laddove l'ammontare da rimborsare o da compensare superi i limiti prestabiliti.

Sommario

Inquadramento: credito IVA

L'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle operazioni attive e passive è determinata periodicamente (mensilmente/trimestralmente) dai soggetti passivi, dalla differenza tra l'ammontare a credito e a debito della stessa.

Qualora emerga un credito d'imposta, il contribuente può decidere:

1. di riportare lo stesso nelle successive liquidazioni periodiche (compensazione verticale);

2. di compensare l'eccedenza tramite modello F24 con tributi diversi (compensazione orizzontale);

3. di richiedere il rimborso infrannuale;

Il rimborso o la compensazione del credito infrannuale, a norma dell'art. 30 c. 2DPR 633/72, spetta al soggetto richiedente se, lo stesso, nel trimestre di riferimento, ha effettuato:

  • esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni attive soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10 % (aliquota media);
  • operazioni non imponibili (artt....

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