Dottrina / Schede d'autore

Agenzie di viaggio

12 Giugno 2025 |

Alle agenzie di viaggio si applica un regime speciale per l'attività svolta in nome e per conto proprio, con particolare riferimento all'offerta, all'interno e all'esterno del territorio nazionale in cui ha sede l'operatore, di pacchetti turistici. Tutte le operazioni effettuate dall'agenzia di viaggio sono considerate come una prestazione unica e la base imponibile su cui applicare l'imposta è determinata calcolando la differenza tra il corrispettivo percepito e l'ammontare dei costi.

Sommario

Inquadramento

Il regime speciale è applicabile alle agenzie di viaggio che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse, che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario che costituisce un'unica operazione.

Nel contesto in esame, l'IVA da versare all'Erario da parte dell'agenzia di viaggio è determinata non in termini di “imposta da imposta”, vale a dire detraendo dall'imposta applicata alle vendite di servizi turistici l'imposta assolta sugli acquisti, bensì in termini di “base da base”.

Secondo quest'ultimo sistema, l'imposta assolta sugli acquisti resta indetraibile per l'agenzia di viaggio, mentre l'imposta a debito, viene calcolata scorporando la medesima dal margine dell'agenzia, a sua volta determinato sottraendo dai corrispettivi il totale dei costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.  

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