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Aiuti di stato

11 Marzo 2024 |

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede una presunzione d'incompatibilità degli aiuti di stato. Tra le eccezioni, di estremo interesse quelle relative agli aiuti considerati dal legislatore comunitario d'importanza minore (c.d. aiuti de minimis), cioè quelli il cui ammontare è ritenuto non particolarmente significativo da imporre le restrizioni fissate dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inquadramento

La normativa comunitaria, e più specificamente l'art. 107 TFUE, fissa la regola dell'incompatibilità degli aiuti di stato.

Dunque, in virtù di tale principio, il legislatore nazionale non può concedere agevolazioni, incentivi o qualsivoglia forma di aiuto, anche indiretto, nella misura in cui alteri la concorrenza.

Più specificamente, l'articolo 107 del TFUE prevede che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Affinché una misura sia classificata come aiuto di Stato devono essere soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'art. 107, par. 1, TFUE.

Più specificamente:

  • la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata con risorse statali;
  • deve conferire un vantaggio ai suoi destinatari;
  • il vantaggio deve essere di natura selettiva;
  • la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere suscettibile di incidere sugli scambi tra Stati membri.

In caso contrari...

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