Rimanenze15 Ottobre 2025
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Inquadramento Ai sensi dell'art. 2426 c. 1 n. 9 c.c., le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Nella determinazione del reddito d'impresa, a norma dell'art. 92 TUIR, il valore civilistico delle rimanenze – determinate al costo specifico o, nel caso dei beni fungibili, secondo i metodi LIFO, FIFO e costo medio ponderati – assume rilevanza anche dal punto di vista fiscale. Qualora, nel caso di beni fungibili, si opti per altri metodi di valutazione residuali previsti dall'OIC 13 (come, ad esempio, il metodo dei costi standard), il valore delle rimanenze così determinato non dovrà essere inferiore a quello ottenuto adottando il metodo del LIFO a scatti annuale. Le rimanenze di magazzino sono costituite da beni destinati alla vendita e da beni che concorrono alla loro produzione nell'ambito del ciclo operativo di un'azienda. Il principio contabile “OIC 13 - Rimanenze” disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. In particolare, il principio co... Contenuto riservato agli abbonati. |