Rimanenze30 Agosto 2022
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Inquadramento Ai sensi dell'art. 2426, co. 1, n. 9 c.c., le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Nella determinazione del reddito d'impresa, il contribuente può applicare uno qualsiasi dei metodi individuati della prassi civilistica per la valorizzazione del magazzino (costo specifico, FIFO, LIFO, costo medio ponderato), subordinatamente alla condizione che il valore così ottenuto non sia inferiore a quello minimo determinato a norma dell'articolo 92 del TUIR che stabilisce un concetto di imponibilità della variazione delle rimanenze finali senza imporre dei metodi obbligatori di valutazione, con l'unica precisazione che, se la valutazione non viene effettuata a costi specifici, il valore da assumere fiscalmente deve essere non inferiore a quello che si ottiene applicando ilmetodo del LIFO. Le rimanenze di magazzino sono costituite da beni destinati alla vendita e da beni che concorrono alla loro produzione nell'ambito del ciclo operativo di un'azienda. Il principio contabile “OIC 13 - Rimanenze” disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenz... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |