Dottrina / Giurisprudenza commentata

Infedele dichiarazione: no al principio di specialità, sì alla doppia sanzione, ma con quella penale mitigata

04 Marzo 2022 |
In caso di infedele dichiarazione, se non vi è sovrapposizione strutturale tra le due fattispecie, non sussiste tra i due illeciti un rapporto di specialità: troveranno applicazione entrambe le sanzioni, amministrativa e penale, e non risulta violato il “bis in idem” ove vi sia correlazione sostanziale e temporale tra le due violazioni (Cass. pen. 20 gennaio 2022 n. 2245).
Massima

In caso di infedele dichiarazione che integri il reato di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000, se non vi è sovrapposizione strutturale tra le due fattispecie, non sussiste tra i due illeciti un rapporto di specialità con la conseguenza che troveranno applicazione entrambe le sanzioni, amministrativa e penale, né risulta violato il “bis in idem” ove vi sia correlazione sostanziale e temporale tra violazione penale ed amministrativa. Il giudice penale, comunque, nel determinare la pena, dovrà tenere conto della sanzione amministrativa già irrogata, ove essa assuma la natura di sanzione “sostanzialmente penale”. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, III Sezione Penale, con la sentenza 15 ottobre 2021, n. 2245 depositata in data 20 gennaio 2022.

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