L'accertamento induttivo riguarda i titolari di partita IVA e presuppone una condotta omissiva, riguardante la dichiarazione, la contabilità o conseguente a un invito, oppure una contabilità inattendibile. Questo metodo consente al fisco di rideterminare liberamente gli imponibili, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, mediante presunzioni c.d. “supersemplici”, in genere applicando delle percentuali riguardanti la redditività, il ricarico oppure desunte dal settore di attività.
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Sommario
Inquadramento
Il metodo induttivo di accertamento è disciplinato, ai fini delle imposte dirette, dall'articolo 39, secondo comma, D.P.R. n. 600/73 e, ai fini IVA, dall'articolo 55 D.P.R. n. 633/72 e consente al fisco di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richieste – invece – nell'ipotesi di accertamento di tipo analitico-induttivo.
I presupposti che ne consentono l'applicazione sono, innanzitutto, di tipo omissivo, in quanto legati al mancato rispetto, da parte del contribuente, degli obblighi gravanti sui soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili:
in primo luogo, è causa di utilizzo del metodo induttivo l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA, oppure la mancata indicazione del reddito d'impresa. Va ricordato, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, D.P.R. n. 322/98, la presentazione della dichiarazione oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza originaria ne comporta, comunque, l'omissione, pur costituendo titolo per la riscossione delle impos...
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