Recesso del socio27 Gennaio 2025
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Inquadramento generale Riferimenti civilistici (cenni) Il nostro ordinamento tutela, come noto, la stabilità del contratto societario in considerazione degli importanti interessi economici e sociali ad esso sottesi. In generale, infatti, è applicabile il principio statuito dall'art. 1372, c. 1, c.c. il quale dispone che il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso. Tuttavia, l'ordinamento si preoccupa altresì di tutelare, seppur in modo più circoscritto, anche la libertà dei soci ad interrompere il rapporto societario. Il recesso, quindi, è quel diritto potestativo, irrevocabile, del socio di sciogliere il rapporto contrattuale che lo lega agli altri soci, nei casi previsti dalla legge. Nell'ambito delle società di persone, la norma di riferimento è l'art. 2285 c.c. Esso prevede che il socio possa recedere:
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