Dottrina / Schede d'autore

Recesso del socio

27 Gennaio 2025 |

Con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica al fine di dividerne gli utili. L'ordinamento tutela la stabilità del contratto societario in considerazione degli interessi economici e sociali sottesi. Si applica il principio statuito dall'art. 1372 c.c., il quale dispone che il contratto di società può essere sciolto solo per mutuo consenso, riservando ai soci la libertà di interrompere il rapporto societario. 

Sommario

Inquadramento generale

Riferimenti civilistici (cenni)

Il nostro ordinamento tutela, come noto, la stabilità del contratto societario in considerazione degli importanti interessi economici e sociali ad esso sottesi. In generale, infatti, è applicabile il principio statuito dall'art. 1372, c. 1, c.c. il quale dispone che il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso. Tuttavia, l'ordinamento si preoccupa altresì di tutelare, seppur in modo più circoscritto, anche la libertà dei soci ad interrompere il rapporto societario.

Il recesso, quindi, è quel diritto potestativo, irrevocabile, del socio di sciogliere il rapporto contrattuale che lo lega agli altri soci, nei casi previsti dalla legge.

Nell'ambito delle società di persone, la norma di riferimento è l'art. 2285 c.c. Esso prevede che il socio possa recedere:

  • sempre, se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (su questo ultimo punto, sul concetto di durata “lunghissima” anche in relazione all'aspettativa di vita dei soci, vedasi anche, tra le altre, le pronunce della Cassazione, sent. n. 8962/2019 e n. 9962/2013);
  • nei casi previsti dal contratto sociale (che determina le ipotesi ...

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