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Liquidazione societaria

16 Gennaio 2025 |

Con il termine liquidazione si indica la fase conclusiva della vita della società, durante la quale cessa di svolgersi l'attività aziendale e si pongono in essere gli atti necessari alla realizzazione dell'attivo aziendale e al pagamento dei debiti residui, con eventuale ripartizione del patrimonio residuo tra i soci, al quale consegue lo scioglimento o la chiusura della società.

Sommario

Inquadramento generale

Principali cenni civilistici

La liquidazione è la fase conclusiva della vita della società, durante la quale cessa di svolgersi l'attività aziendale e si pongono in essere gli atti necessari per la realizzazione dell'attivo ed il pagamento dei debiti residui, ripartendo l'eventuale patrimonio residuo tra i soci.

Essa, quindi, rappresenta una mutazione dello scopo sociale da quello canonico del perseguimento dell'oggetto sociale, a quello liquidatorio, con il quale, come detto, si tende ad estinguere tutti i rapporti giuridici in essere (Cass. sent. n. 29776/2008).

Le norme civilistiche a cui fare riferimento per la regolamentazione della liquidazione sono:

  • artt. 2272-2283 c.c. per la società semplice a cui rimandano anche le norme sulle società di persone, fatte salve le specifiche disposizioni di cui agli artt. 2308-2312 c.c. per le s.n.c. e artt. 2323-2324 c.c. per le s.a.s.;
  • artt. 2484-2496 c.c. per le società di capitali.

La liquidazione può essere causata da molteplici fattori. Di seguito si sintetizzano e riuniscono quelli previsti in ambito di società di persone (art. 2272 c.c.) e società di capitali (art. 2484 c.c.):

  • decorso del termine della soc...

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