Dottrina / Schede d'autore

Fondo patrimoniale

27 Gennaio 2025 |

La costituzione del fondo patrimoniale prevede che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, oppure un terzo, anche per testamento, possono destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. L'ambito oggettivo del fondo è circoscritto a specifiche tipologie di beni. Ne analizziamo i profili fiscali e le fattispecie di aggredibilità del fondo (in caso dei debiti tributari).

Sommario

La nozione civilistica di fondo patrimoniale

L'art. 167 e ss. c.c. disciplina una peculiare fattispecie di patrimonio separato, molto utilizzato nell'ambito della tutela patrimoniale famigliare, essendo però applicabile solo nel caso la coppia abbia contratto matrimonio.

La costituzione del fondo patrimoniale prevede che ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, oppure un terzo, anche per testamento, possono destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Esso non sostituisce ma affianca, integrandolo, il regime patrimoniale primario adottato dai coniugi di comunione o separazione dei beni.

Con l'apposizione del vincolo di destinazione si assiste così ad un bilanciamento degli interessi: tutela della famiglia di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost. versus tutela del creditore ex art. 2740 c.c.

L'ambito oggettivo del fondo è tuttavia circoscritto a specifiche tipologie di beni e segnatamente:

  • beni immobili,
  • mobili iscritti in pubblici registri,
  • titoli di credito ed alcune tipologie di beni mobili non registrati (vi sono alcuni dubbi in merito alla conferibilità di quote di S.r.l., sebbene il loro regime di pubblicità sia garantito dal Registro delle Im...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona