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Fattura elettronica PA

22 Gennaio 2024 |

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica, con la conseguenza che i cedenti/prestatori devono emettere e trasmettere in formato elettronico le fatture destinate alla PA, nonché a conservarle nel medesimo formato. Alla PA, invece, è fatto divieto di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e di procedere al relativo pagamento.

Inquadramento

L'art. 1 c. 209-214 L. 244/2007 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione, istituendo a tal fine il Sistema di Interscambio (SdI) quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla Pubblica amministrazione.

Tale obbligo è stato introdotto con decorrenze diversificate per classi di Amministrazioni destinatarie dei beni/servizi per essere generalizzato a decorrere dal 31 marzo 2015, ex art. 25 c. 1 DL 66/2014, sia pure con la previsione di un periodo transitorio.

Dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI è stato esteso a tutte le operazioni effettuate dai soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e non solo a quelle che hanno come controparte la Pubblica amministrazione (art. 1 c. 3 D.Lgs. 127/2015).

In base alla disciplina in esame, i fornitori sono obbligati a emettere e trasmettere in formato elettronico le fatture destinate alla Pubblica amministrazione, nonché a conservarle e archiviarle nel medesimo formato; a loro volta, nei confronti delle Amministrazioni destinatarie è vietato accettare le fatture emesse...

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