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Fattura elettronica tra privati

28 Giugno 2024 |

Le fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia devono essere emesse in formato elettronico, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Sommario
Inquadramento

Dal 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, possono essere solo fatture elettroniche.

L'obbligo di fattura elettronica, previsto dall'art. 1 c. 3 D.Lgs. 127/2015, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B, cioè “business to business”), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè “business to consumer”).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite dall'Agenzia delle Entrate con il Provv. AE 30 aprile 2018 n. 89757 e si ricorda che, per le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica amministrazione, restano valide le regole riportate nel DM 3 aprile 2013 n. 55.

L'autorizzazione concessa dal Consiglio europeo all'Italia per l'introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra “privati”, in scadenza il 31 dicembre 2021, è stata prorogata dal Consiglio europeo con la Decis. UE 13 dicembre 2021 n. 2021/2251/UE.

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