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Super ACE e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

31 Gennaio 2022 |
Nel corso dell'incontro annuale tra stampa specializzata ed esperti dell'Agenzia delle Entrate, sono stati forniti, tra gli altri, importanti chiarimenti in tema di super ACE. Tra i profili toccati: incremento rilevante 2021 ed eventuale riporto; decrementi e sterilizzazioni; deroga per la regola del pro-rata temporis; rilevanza della riserva di rivalutazione. Sintesi dei punti emersi ed esempi di calcolo (Risp. AE Telefisco 27 gennaio 2022).

Nel corso dell'incontro annuale tra la stampa specializzata e gli esperti dell'Agenzia delle Entrate, sono stati forniti, tra gli altri, importanti chiarimenti in merito alle super ACE.

In sintesi, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: l'incremento rilevante nel 2021 ai fini della Super ACE è assunto anche negli esercizi successivi ai fini della determinazione dell'ACE ordinaria e, in caso di incapienza di reddito imponibile nel 2021 e di mancata trasformazione in credito d'imposta, l'eccedenza può essere riportata negli esercizi successivi (nonché trasferita al consolidato o, per le società trasparenti, attribuita ai soci). Inoltre, eventuali decrementi e sterilizzazioni, verificatesi nel 2021, vanno decurtati dalla base per il calcolo della Super ACE anche in presenza di base ACE pregressa.

Per quanto riguarda, poi la deroga della regola del pro-rata temporis ai fini della rilevanza degli incrementi del capitale proprio effettuati nel 2021, occorre distinguere il caso di versamenti effettuati in corso d'anno (la regola vale solo per quelli entro € 5 milioni) dal caso della società neocostituita per la quale vale invece la regola ordinaria del ragguaglio alla durata dell'esercizio se inferiore ai 12 mesi.

Infine, chiarimenti interessanti hanno riguardato la rilevanza della riserva rivalutazione iscritta in bilancio ai sensi del DL 104/2020

Vediamo in dettaglio il contenuto degli interventi dell'Agenzia delle Entrate

1) Rilevanza dell'incremento “Super ACE” 2021 negli esercizi successivi

L'incremento patrimoniale formatosi nel 2021 sul quale è stato applicato il coefficiente di rendimento nozionale del 15% è assunto anche negli esercizi successivi per determinare la base Ace ordinaria soggetta al coefficiente dell'1,3%.

Esempio: la società Alfa ha una base Ace formatasi fino al 31 dicembre 2020 pari a € 500.000 ed un incremento patrimoniale nel 2021 sul 2020 pari a € 200.000.

Nel 2021, la società calcola le seguenti deduzioni: Ace ordinaria = (500.000 x 1,3%) e Super Ace = (200.000 x 15%).

La base Ace da assumere per calcolare la deduzione del 2022 (incremento 2022-2010 con coefficiente 1,3%) sarà pari a 700.000, compreso l'incremento 2021 agevolato al 15%, oltre agli incrementi patrimoniali netti di tale ultimo esercizio.

2) Incapienza di reddito imponibile 2021 e riporto a nuovo dell'eccedenza

In relazione alla deduzione Ace calcolata con il coefficiente del 15%, in caso di incapienza di reddito complessivo netto 2021, e in assenza di conversione in credito di imposta, l'eccedenza di deduzione è riportabile all'esercizio 2022, nonché trasferibile al consolidato fiscale o attribuibile ai soci in caso di applicazione della tassazione per trasparenza secondo le regole ordinarie (art. 1 DL 201/2011 e DM 3 agosto 2017).

3) Impatto di decrementi e sterilizzazioni in caso di Super ACE e base ACE pregressa

Eventuali decrementi e riduzioni conseguenti alle sterilizzazioni relative alle disposizioni antielusive per operazioni infragruppo, verificatisi nel 2021, si imputano prioritariamente agli incrementi rilevanti per la Super Ace, anche se la società dispone anche di una base ACE pregressa oppure abbia realizzato, sempre nel 2021, degli incrementi eccedenti € 5 milioni.

Esempio: La società Alfa dispone di una base Ace ordinaria (fino al 2020) pari a 1.000.000; nel 2021 rileva incrementi da Super Ace pari a 700.000, ma, sempre nel 2021 si verificano decrementi di capitale proprio realizzati pari a 150.000 e sterilizzazioni pari a 100.000.

I decrementi e le sterilizzazioni saranno imputati interamente a riduzione della super Ace (700.000-250.000).

4) Regola del pro-rata temporis in caso di versamenti effettuati in corso d'anno e nel caso di società neo costituita

La regola secondo cui gli incrementi del capitale proprio del periodo 2021 rilevano dal primo giorno dell'esercizio, quindi senza ragguaglio temporale (art. 19 c. 2 DL 73/2021), vale solo per il calcolo della Super ACE, ossia per gli incrementi fino a € 5 milioni.

Quindi, in presenza di conferimenti che eccedono il tetto di 5 milioni, si considerano valide le regole ordinarie dell'ACE, compreso il ragguaglio temporale dei conferimenti alla data del versamento degli stessi.

Esempio: Aumento di capitale effettuato in data 30 settembre 2021 per un importo di 6 milioni: l'incremento soggetto ad Ace ordinaria (1 milione), da valorizzare con il coefficiente dell'1,3%, si assume, ai fini del calcolo, pro rata temporis dal 30 settembre 2021.

Invece, nel caso di società costituita nel corso del 2021 con capitale versato in denaro, il patrimonio di costituzione rilevante ai fini Super ACE deve essere ragguagliato alla durata dell'esercizio se diversa da 12 mesi così come avviene nella determinazione dell'ACE cd. ordinaria.

Esempio: società costituita in data 1° luglio 2021 con versamento di un capitale pari a € 1 milione. La deduzione ACE è pari a (1.000.000 x 6/12) x 15% = 75.000

5) Rilevanza della riserva di rivalutazione iscritta ai sensi del DL 104/2020

Le riserve di rivalutazione, originariamente escluse dalla base ACE, entrano a formare gli incrementi rilevanti per l'agevolazione quando i maggiori valori iscritti sui beni vengono realizzati con la cessione del bene stesso oppure mediante lo stanziamento delle quote di ammortamento nel conto economico, in tal caso, non rileva l'importo dedotto fiscalmente, ma soltanto quello iscritto nel conto economico (Risp. AE 30 dicembre 2021 n. 889).

In quanto tale, la riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 (DL 104/2020), costituisce un incremento rilevante ai fini della Super ACE, per la quota realizzata, mediante ammortamento o a seguito di cessione del bene, nell'esercizio 2021.

Esempio: se nel conto economico 2021 sono stati imputati maggiori ammortamenti da rivalutazione per 10 milioni, la riserva verrà realizzata per 9.700.000 (97% al netto della corrispondente imposta sostitutiva del 3%), con una super Ace di 750.000 e un'ACE ordinaria di 61.100 (1,3% di 4.700.000).