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Autotutela

22 Novembre 2024 |

L'autotutela, quale strumento deflativo del contenzioso tributario, costituisce il potere/dovere attribuito all'Amministrazione finanziaria di annullare o revocare, spontaneamente o su richiesta del contribuente, la ripresa fiscale illegittima o infondata, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità. La competenza ad annullare l'imposizione spetta, in genere, allo stesso Ufficio che ha emanato l'atto. L'istituto dell'autotutela è stato profondamente riformato con D.Lgs. 219/2023 che ha introdotto, nello Statuto del contribuente, gli istituti dell'autotutela obbligatoria e facoltativa; con la Circ. AE 7 novembre 2024 n. 21/E, l'Agenzia delle entrate ha chiarito i profili operativi del nuovo istituto, anche con riferimento alla responsabilità dei funzionari. Dal 29 giugno 2024, è stata reintrodotta la definizione agevolata delle sole sanzioni, in caso di autotutela parziale.

Sommario

Inquadramento

L'istituto dell'autotutela rappresenta uno strumento deflativo del contenzioso tributario, la cui disciplina normativa, in ambito tributario, è contenuta negli arttt. 10 quater e 10 quinquies dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

Ebbene, l'esigenza di assicurare la tutela dell'interesse pubblico ha determinato, in capo all'Amministrazione finanziaria, non solo l'attribuzione del potere di emettere atti suscettibili di incidere sulle posizioni soggettive dei destinatari, ma anche quello di correggere o rimuovere tali atti, qualora riconosciuti viziati sotto il profilo della legittimità oppure del merito.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 21 novembre 2024 n. 30051, ha, sul punto, precisato che l'istituto dell'autotutela trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2,23,53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi; di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria, ove non siano decorsi i termini di accertamento e non sia intervenuto un giudicato, può legittimamente annullare l'atto impositivo per vizi sia formali che sostanziali, emettendone...

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