Dottrina / Riviste

L'obbligo di comunicazione DAC 6 dei TP adjustments secondo l'Agenzia delle entrate

14 Gennaio 2022 |
Diego Avolio
Francesca Moretti
L'AE chiarisce quali condizioni devono sussistere per la comunicazione dei “transfer pricing adjustments” secondo la disciplina DAC 6 dello scambio di informazioni tra Stati. Tali aggiustamenti possono qualificarsi come pagamenti transfrontalieri deducibili tra due o più imprese associate ove, in alternativa, la giurisdizione della consociata applichi un'imposta sul reddito delle società particolarmente bassa o nulla, o la giurisdizione della controllata sia Paese non cooperativo (Ris. AE 31 dicembre 2021 n. 78/E).
Premessa

Come noto, il D.Lgs. 100/2020 (“Attuazione della Dir. 2018/822/UE del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della Dir. 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica”; di seguito “DAC 6”) elenca, tra i meccanismi transfrontalieri comunicabili ai fini dello scambio di informazioni “DAC6”, anche le operazioni relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento.

La Ris. AE 31 dicembre 2021 n. 78/E, oggetto di analisi, si occupa del problema della comunicabilità dei cd. “transfer pricing adjustments”, quali meccanismi transfrontalieri, in difetto di un'espressa menzione degli stessi nell'Allegato 1 D.Lgs. 100/2020.

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