Dottrina / Schede d'autore

Esterovestizione e residenza delle società

11 Novembre 2024 |
Raffaella Bonino

Secondo la previgente formulazione dell'art. 73 c. 3 TUIR la determinazione della residenza delle persone giuridiche presupponeva la localizzazione, nel territorio dello Stato, alternativamente della sede legale, della sede dell'amministrazione o dell'oggetto principale dell'attività per la maggior parte del periodo di imposta. Con l'attuazione della legge delega di riforma fiscale, il decreto sulla fiscalità internazionale ha sostituito il criterio della “sede dell'amministrazione” con quello della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria in via principale” e ha eliminato il criterio dell'”oggetto principale”. Il criterio della sede legale è rimasto invariato. Si aggiungono poi due presunzioni relative di esterovestizione. Al contribuente è concesso di provare il contrario.

Sommario

Inquadramento

Nel nostro ordinamento la qualificazione di una società come “residente” - o “non residente” - risulta di fondamentale importanza ai fini della determinazione dei corrispondenti “obblighi fiscali”, i quali devono essere ricondotti:

  • per i soggetti fiscalmente residenti, a tutti i redditi conseguiti in Italia e all'estero, in ragione del principio della cd. “worldwide taxation”, prescindendo dal fatto che la fonte reddituale sia situata in Italia o all'estero;
  • per i soggetti fiscalmente non residenti, invece, ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.

Con specifico riferimento alle società, il nuovo art. 73 c. 3 TUIR individua tre elementi “scriminanti”, al particolare fine di stabilire se una società o ente debba essere considerato residente in Italia. Specificatamente, il fatto di possedere nel territorio dello Stato e per la maggior parte del periodo d'imposta, almeno uno tra:

  • la sede legale;
  • la sede di direzione effettiva;
  • la gestione ordinaria in via principale.

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