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Società tra professionisti

28 Marzo 2024 |

Il nostro ordinamento prevede la possibilità di costituzione di società per l'esercizio di attività professionali e, in particolare, per le attività per le quali risulta prevista la necessità di iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati. Analizziamo la disciplina dal punto di vista civilistico e dei riflessi fiscali concernenti, in particolare, la natura del reddito.

Aspetti civilistici

Premessa

La società tra professionisti (“Stp”) è un modello societario introdotto nell'ordinamento tramite l'articolo 10 della Legge 183/2011, norma che ha trovato attuazione con il successivo DM 34/2013. È stata così prevista la possibilità di costituzione di società per l'esercizio di attività professionali e, in particolare, per le attività per le quali risulta prevista la necessità di iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati.

Oltre a quanto stabilito in tema di Stp, sono previste particolari (e diversificate) discipline relativamente:

  • alle società tra avvocati (articolo 4-bis della Legge 247/2012);
  • alle società di revisione (D.Lgs. n. 39/2010);
  • alle società di ingegneria (articolo 46, comma 1, lett. c, D.Lgs n. 50/2016).

Si ricorda che:

- è possibile costituire STP “anche per l'esercizio di più attività professionali” (c.d. S.T.P. multidisciplinari – ex art. 10, comma 8, Legge 183/2011). Tuttavia, non tutti i professionisti possono fare parte di una STP (ad es.: i notai non possono proprio essere soci di STP, mentre gli infermieri possono esercitare la professione in forma associata solo tramite le cooperative sociali ex L. 381/91);

- la STP ...

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