Dottrina / Schede d'autore

Franchigie doganali

10 Novembre 2021 |
Piero Bellante

L'istituto della franchigia doganale consente di esentare dai dazi determinate categorie di merci nei limiti previsti dalle disposizioni speciali a esse dedicate nell'ordinamento doganale di riferimento e al verificarsi delle condizioni oggettive e/o soggettive in esse previste. La previsione di franchigie doganali è altresì oggetto delle convenzioni internazionali concernenti il diritto diplomatico-consolare, che non sono pregiudicate dalla normativa comunitaria.

Inquadramento

Fatte salve le disposizioni previste dalle convenzioni internazionali, nell'ordinamento doganale dell'Unione europea l'esenzione dai dazi e dalle tasse di effetto equivalente è disciplinata in via generale dal Reg. CE 1186/2009, «relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali». Alcune disposizioni speciali sono tuttavia contenute nelle disposizioni preliminari alla Nomenclatura combinata dell'Unione europea allegata al Reg. CE 2658/87 e sue successive modificazioni.

L'applicazione della franchigia comporta l'esenzione totale dal pagamento dei diritti che normalmente sarebbero dovuti se non esistesse il Reg. CE 1186/2009: beneficiario della franchigia è il detentore della merce indicata in dettaglio nel regolamento, in funzione delle finalità di agevolazione che questa norma speciale ha inteso perseguire e al verificarsi delle condizioni in esso previste. Per i campioni rappresentativi di merce destinati a procurare ordinazioni l'autorità doganale ha facoltà di imporre che essi siano resi inservibili, mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile e indelebile o qualsiasi altro procedimento (art. 86 Reg. CE 1186/2009).

L'esenzione ...

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