Dottrina / Riviste

Fattura a esigibilità differita: la chiusura anticipata impone il versamento dell’imposta

13 Ottobre 2021 |
Renato Portale
Una società che ha reso prestazioni nei confronti di un ente pubblico, documentate con fatture a esigibilità differita e non ancora pagate, se intende chiudere anticipatamente la partita IVA ed estinguere la società cedendo i crediti relativi a tali fatture, deve comunque documentare e versare l'IVA “differita” nella dichiarazione finale riferita all'ultimo periodo d'imposta (Risp. AE 6 ottobre 2021 n. 666).

Una società che ha reso prestazioni nei confronti di un ente pubblico documentate con fatture a esigibilità differita e non ancora pagate, se intende chiudere anticipatamente la partita IVA ed estinguere la società cedendo i crediti relativi a tali fatture, deve comunque documentare e versare l'IVA “differita” nella dichiarazione finale che presenta con riferimento all'ultimo periodo d'imposta.

Questo il chiarimento indicato nella Risp. AE 6 ottobre 2021 n. 666 avente ad oggetto il caso di una società in liquidazione volontaria che aveva maturato crediti nei confronti di un ente pubblico per alcune prestazioni documentate tramite fatture a esigibilità differita di cui al c. 5 dell'art. 6 del Decreto IVA e non ancora pagate.

La società aveva chiesto chiarimenti sugli adempimenti IVA da seguire, considerando che il pagamento di tali fatture sarebbe potuto avvenire solo dopo la liquidazione della società e la chiusura della partita IVA.

Il parere dell'Agenzia delle entrate

Secondo l'Agenzia prima di chiudere la posizione, la società è tenuta a computare l'IVA “differita” nella dichiarazione annuale da presentare con riferimento all'ultimo periodo di imposta e non può chiudere la pa...

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